- Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivosonoconsentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.(Art. 1 comma 3).
- E' consentita l’attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti (Art. 1 comma 10 lettera d).
- Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e) muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva. Il CONI e il CIP vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera (Art. 1 comma 10lettera e). Verificare sul sito del CONI al seguente link https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html l’elenco degli eventi riconosciuti di preminente interesse nazionale relativi alla Federazione Nazionale o all’Ente di Promozione Sportiva di affiliazione. Gli atleti devono essere in possesso del Certificato Medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica.
- Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri cultuali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti (Art. 1 comma 10lettera f).
- Fatto salvo quanto previsto alla lettera e), in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport da contatto, come individuati con provvedimento del Ministro delle Politiche Giovanili e lo Sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale (Art. 1 comma 10lettera g).