NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1.1 I CIRCOLI PRIVATI

1.1.2 LA RIFORMA DEL 2001


II nuovo quadro di riferimento della materia è stato completamente riscritto dal D.P.R. 4.4.2001 nr. 235 entrato in vigore il 5/7/2001, la prima novità assoluta da segnalare la si riscontra nella previsione che esplicita la legittimità dei controlli nei circoli, la norma prevede infatti: "Resta ferma la possibilità per il comune di effettuare controlli ed ispezioni" (art. 2 comma 6 e art. 3 comma 8).

Tale previsione normativa determina un problema per le forze di Polizia di Stato che probabilmente per accedere avranno necessità di un mandato da parte dell'Autorità Giudiziaria mentre la Polizia Municipale ottiene ex lege un autorizzazione all'accesso sicuramente incontrovertibile in quanto nessuno potrà discutere sul fatto che la Polizia Municipale è parte integrante del Comune.

Il nuovo regolamento, Dpr 235/2001, emanato in attuazione dell'art. 1 della legge 8 marzo 1999 nr. 50 conferma il doppio regime autorizzatorio al quale sono sottoposti i circoli privati vale a dire quello previsto dalla legge 287/91, di natura commerciale, e quello previsto dall'art. 86 del Tulps integrato con l'art. 19, comma 4, del DPR 616/77, che attiene agli aspetti di sicurezza pubblica.

Tale doppio regime autorizzatorio risulta trovare conferma anche nella copiosa Giurisprudenza di merito della Cassazione Penale.

Le nuove disposizioni introducono un ulteriore elemento di novità cioè che i circoli culturali privati interessati da tale regime autorizzatorio comprendono ad ogni effetto giuridico le associazioni aventi finalità assistenziali sia aderenti che non aderenti ad organizzazioni nazionali.

11 Dpr 235/2001 in conformità ai criteri indicati dall'art. 20, comma 5, della legge 59/97 semplifica le principali procedure identificando i seguenti nuovi processi:

a) un procedimento per i circoli aderenti ad enti riconosciuti a livello nazionale distinto da quello per i circoli o associazioni non aderenti a tali organismi;

b) estendere il metodo dell'autocertifìcazione, da completare con la sola integrazione documentale di copia semplice non autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

e) introdurre la procedura di mera denuncia di inizio attività ex. art. 19 L. 241/90;

d) escludere, di norma, l'obbligo dell'iscrizione al registro esercenti il commercio, con la sola eccezione per i terzi affidatari della gestione delle attività dì somministrazione;

e) confermare il duplice regime autorizzatorio di cui all'art. 86, comma 2, del Tulps e dell'art. 2 della legge 287/91;

f) confermare che il procedimento si applica a tutte le associazioni private che hanno gli scopi previsti dalla recente normativa sul no profit e precisamente le associazioni: politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sodale e di formazione extra-scolastica della persona.

1.2 GARANZIE COSTITUZIONALI


II Circolo privato non necessita di alcuna autorizzazione per la sua apertura in quanto l'art. 18 della Costituzione stabilisce che "I cittadini hanno diritto dì associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale".

Il diritto costituzionale dell'inviolabilità del domicilio e di libera associazione non possono però costituire impedimento assoluto all'emanazione di disposizioni che, seguendo regole stabilite dall'ordinamento, tendono a soddisfare il mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza nonché dell'igiene e della salute pubblica.

In tale contesto si inserisce la normativa che tratteremo e che garantisce l'esercizio corretto di questi diritti costituzionali tenendo conto di valori etici e sociali caratterizzanti la civile convivenza patrimonio anch'essi della nostra Costituzione.

Per costituire un circolo è pertanto sufficiente che poche persone si riuniscano e definiscano:

a) uno statuto liberamente predisposto;

b) individuino un fine sodale lecito;

e) definiscano l'ambito di intervento (culturale, sodale di aiuto ecc.);

d) identifichino le cariche sociali;

e) determinino le modalità di accesso alla qualità di socio;

f) definiscano le quote annuali sociali, il patrimonio necessario al suo funzionamento, la durata, la sede sociale.

Non è necessaria:

a) la presenza del notaio;

b) la forma pubblica e la conseguente registrazione dell'atto costitutivo;

e) la comunicazione all'autorità di P.S.[1]

Ai fini della vigente normativa è da considerarsi "circolo" una libera associazione costituita tra cittadini - con finalità ricreative, culturali, sportive, il medesimo deve inoltre svolgere la propria attività senza fini le lucro a beneficio del proprio corpo sociale o spazi non aperti al pubblico nonché affiliato a Enti a carattere nazionale riconosciuti dal Ministero dell'interno .

E' altresì considerato circolo anche quello di enti e o associazioni diverse purché abbiano lo stesso fine di quelli sovra citati.

1.3 AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE


L'attività di somministrazione, ancorché autorizzata, deve essere diretta esclusivamente ai soci ed il Circolo può essere riconosciuto da un Ente nazionale accreditato dal Ministero dell'Interno o completamente autonomo.

Dopo l'entrata in vigore del DPR 235/2001 la situazione è la seguente:

Tipologia di Circolo   Fonte Normativa   Tipo Autorizzazione   Requisiti
Circolo affiliato ad Ente Nazionale   Art. 2 DPR 235/2001   D.I.A. ex art. 19 L. 241/90  
a) idoneità sanitaria
b) sorvegliabilità
c) condizioni ex art. 111 TUIR
d) conformità edilizia
e) ente cui aderisce
Circolo affiliato ad Ente Nazionale gestito da terzi   Art. 2 DPR 235/2001   D.I.A. ex art. 19 L. 241/90   a) idoneità sanitaria
b) sorvegliabilità
c) condizioni ex art. 111 TUIR
d) conformità edilizia
e) ente cui aderisce
f) REC per la somministrazione
Circolo non affiliato   Art. 3 DPR 235/2001   Domanda ex art. 20 L.241/90 – silenzio assenso 45 gg.   a) idoneità sanitaria
b) sorvegliabilità
c) condizioni ex art. 111 e 111 bis. TUIR
d) conformità edilizia
Circolo non affiliato gestito da terzi   Art. 3 co. 4 DPR 235/2001   Domanda ex art. 20 L.241/90 – silenzio assenso 45 gg.   a) idoneità sanitaria
b) sorvegliabilità
c) condizioni ex art. 111 e 111 bis. TUIR
d) conformità edilizia
e) REC per la somministrazione


La prima grande novità che viene introdotta è sicuramente nella regolarizzazione dei Circoli privi di affiliazione a enti nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno che ottengono la facilitazione di avere rilasciata una autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri soci pur in assenza di iscrizione al REC mentre rimane inalterato il vincolo ricompreso nel comma 5 dell'art. 3 del DOPR 235/2001 che impone al Comune nel rilasciare queste nuove autorizzazioni di tenere conto dei vincoli imposti dall'art. 3, commi 4 e 5, della legge 287/91.

Rimane pertanto il vincolo dei numeri indici per queste autorizzazioni con ciò limitando fortemente lo sviluppo di tali circoli che non usufruiscono dell'esenzione di cui all'art. 3, comma 6, lettera e) L. 287/91 garantita solo ai Circoli affiliati a Ente nazionale riconosciuto.

Ulteriore novità la si riscontra dalla lettura coordinata dell'art. 2 del DPR 235/2001 con l'art. Ili comma 3 del TUIR che amplia i destinatari dei servizi del circolo includendo anche gli iscritti facenti parte di un unica organizzazione locale o nazionale.

Da ciò deriva che i servizi di somministrazione erogati dai Circoli non sono rivolti solo ai soci del Circolo bensì a tutti i soci dell'organizzazione locale o nazionale a cui il circolo è collegato e così come risulta dallo Statuto dello stesso.

Rimane l'obbligo a carico dei circoli affiliati di mantenere la stessa anche durante la gestione in quanto la perdita della stessa determina la revoca dell'autorizzazione alla somministrazione ottenuta ai sensi del combinato disposto degli art. 2 del DPR 235/2001 e 3, comma 6, lettera e) della l. 287/91.

Tenuto conto del fatto che ai sensi dell'art. 4 del DPR 235/2001 le autorizzazioni di cui agli art. 2 e 3 valgono anche come autorizzazioni ai fini di cui al secondo comma dell'art. 86 TUIPS, che pertanto rimane pienamente in vigore, si determina che la somministrazione di bevande alcoliche, congiunta o no alla somministrazione di alimenti negli spacci interni di circoli è consentita senza la necessità di richiedere ulteriori autorizzazioni.

La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche prevista dall'art. 86 TUIPS oggi già ricompresa nelle autorizzazioni ex. art. 2 e 3 del DPR 235/2001 "è necessaria .. per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra, o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi privati di qualunque specie anche se la vendita o il consumo siano limitate ai soli soci".

Ma l'art. 159 del Regolamento di esecuzione del Tulps prescrive ulteriormente che "gli enti collettivi ed i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri soci, ai termini dell'articolo 86 della legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza".

Da questo quadro deriva che il Circolo autorizzato ai sensi degli art. 2 e 3 del DPR 235/2001 è autorizzato alla somministrazione e alla vendita di alimenti e bevande alcoliche e non ai soci e che è autorizzato alla sola vendita di alcolici a chiunque.

E' chiaro che tenuto conto che il locale destinato alla somministrazione deve rispettare i criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92 ciò comporta che i locali non sono aperti solo ai soci e senza accesso diretto dalla pubblica via perciò difficilmente sarà semplice vendere alcolici al pubblico senza violare i limiti posti dal nuovo ordinamento.

Le stesse disposizioni si applicano altresì, in quanto compatibili, agli spacci annessi ai circoli cooperativi.

1.3.1 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE AI CIRCOLI IN OCCASIONE DI PARTICOLARE EVENTI E RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE [2]


Spesso i Circoli privati chiedono ai Comuni di ottenere un autorizzazione temporanea che consenta di avere la possibilità di fornire la somministrazione ad un pubblico indistinto e non solo ai soci in occasione di particolari manifestazioni.

Nessuna previsione o cenno sono contenuti nella legge 287/1991 relativamente al rilascio delle autorizzazioni temporanee che fino allo scorso 17/8/2001 erano regolate dall'art. 103 del Tulps 18 giugno 1931, n. 773 ora abrogato dall'art. 6 del DPR 311/2001.

Sulla base dell'abrogata norma legislativa il Sindaco rilasciava autorizzazioni temporanee per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, a soggetti regolarmente iscritti al R.E.C, per la specifica attività.

Se per l'attività di somministrazione su aree pubbliche infatti tali attività somministrazione devono essere rilasciate in conformità della disciplina contenuta nel D. Lgs. 114/98 la situazione relativa ai locali privati è oggi soggetta, a giudizio di chi scrive, ad una autorizzazione rilasciata ai sensi degli art. 3 della l. 287/91 e 31 della legge 383/2000, quest'ultimo ha infatti introdotto un nuovo tipo di autorizzazione per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della l. 287/91.

In entrambi i casi, area pubblica o locali privati, le autorizzazioni temporanee per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande "sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni , sono rilasciate esclusivamente a chi è iscritto nel registro e non sono sottoposte alle norme sulla pianificazione..., ne alcun contingentamento".

1.3.2 LA DURATA DELLE AUTORIZZAZIONE


L'art. 13 del Tulps. n.773/1931 cosi' come modificato dal DPR 311/2001 in relazione all'art. 11 dello stesso Tulps, rimasto in vigore, per le autorizzazioni di polizia in generale, stabilisce che "quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno carattere permanente, Relativamente alle licenze di polizia amministrativa previste dall'art.86 del citato testo unico "la licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ogni anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati".[3]

Di contro alle sopra riportate prescrizioni normative (delle quali, come si è detto sopra, rimane in vigore l'art. 13 per tutte le altre licenze di polizia amministrativa tuttora disciplinate dall'art. 86 del t.u.). Il comma 2 dell'art. 3 della legge 287/1991, stabilisce che le autorizzazioni relative alla somministrazioni dei alimenti e bevande hanno la durata di cinque anni, con l'ulteriore precisazione che il periodo dell'anno in cui l'autorizzazione viene rilasciata, si aggiunge al quinquennio di validità.

Il Ministero dell'Interno ha precisato che per quanto attiene al rinnovo delle autorizzazioni di cui in parola in passato l'adempimento si considerava assolto con il pagamento della tassa di concessione governativa o comunale oggi si assolve presentando la "dichiarazione di prosecuzione dell'attività" all'autorità competente al rilascio del titolo (Sindaco o Questore).

1.3.3 LA SOMMINISTRAZIONE INTERNA AI CIRCOLI EFFETTUATA CON APPARECCHI AUTOMATICI


La "normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi", relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici, al comma 2 dell'art. 1 della l. 287/91, si limita a stabilire che la stessa legge "si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività". Conseguentemente l'autorizzazione deve essere rilasciata nei soli casi in cui il locale è interamente ed esclusivamente destinato all'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande ed in essi nessun altra attività può essere svolta.

Viceversa, se l'installazione non avviene in un locale a ciò esclusivamente destinato, ma si tratta di singoli distributori installati NEI CIRCOLI PRIVATI, nei pubblici esercizi o nelle immediate vicinanze, si applicano, al momento, le disposizioni previste dal D. Lgs. 114/98.

1.3.4 LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE


Circoli privati aderenti ad un Ente Nazionale

La denuncia di inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche all'interno di un circolo privato riservata ai soli soci, (ai sensi dell'art. 2 del DPR 235/2001 e di quanto previsto dall'art. 3 comma 6 della l. 287/91 e dall'art. 19 della l. 241/90) deve essere presentata al Comune nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale e può essere presentata anche su supporto informatico deve essere sottoscritta dal presidente del Circolo, con firma autenticata con le modalità previste dal testo Unico sulla Semplificazione amministrativa e contenere:

a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;

b) il tipo di attività di somministrazione;

e) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;

d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, comma 3, 4-bis e 4-quinquies del TUIR;

e) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno e di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia;

f) allegare copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo e dello statuto;

g) qualora l'attività di somministrazioni non sia esercitata direttamente dal presidente, dovranno essere nominati uno o più rappresentanti che, previa accettazione, agiranno in nome e per conto del presidente stesso;

h) se la gestione è affidata a terzi occorre dichiarare i nominativi e la loro iscrizione al REC;

Circoli privati non aderenti ad un Ente Nazionale

La domanda per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche all'interno di un circolo privato riservata ai soli soci, (ai sensi dell'art. 3 del DPR 235/2001 e di quanto previsto dall'art. 3 comma 1, della L. 287/91 e dall'art. 20 della L. 241/90) deve essere presentata al Comune - ne! cui territorio si esercita l'attività, può essere presentata anche su supporto informatico deve essere sottoscritta dal presidente del Circolo, con firma autenticata con le modalità previste dal testo Unico sulla Semplificazione amministrativa e contenere:

a) il tipo di attività di somministrazione;

b) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;

c) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, e 111 bis del TUIR;

d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno e di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia;

e) allegare copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo e dello statuto;

f) qualora l'attività di somministrazioni non sia esercitata direttamente dal presidente, dovranno essere nominati uno o più rappresentanti che, previa accettazione, agiranno in nome e per conto del presidente stesso;

g) se la gestione è affidata a terzi occorre dichiarare i nominativi e la loro iscrizione al REC;

II Comune ai sensi dell'art 3 comma 5 del DPR 235/2001 prima del rilascio dell'autorizzazione deve verificare che “lo statuto dell'associazione ...preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo escludendo espressamente la temporaneità di partecipazione alla vita associativa…”

Ciò comporta che se fossero presentati Statuti nei quali è previsto che per aderire al sodalizio è sufficiente presentarsi al Circolo consegnare una scheda di richiesta di iscrizione e pagare la quota di adesione acquisendo automaticamente la qualità di socio vanno respinte le domande perché non conformi al comma 5 del citato articolo.

1.3.5 LE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ


L'attività di somministrazione ai soci è subordinato alla condizione che il funzionamenti dello spaccio interno, in relazione all'ubicazione e alle caratteristiche dei locali, non arrechi disturbo per le occupazioni e il riposo delle persone.

I locali di circoli privati in cui si somministrano alimenti o bevande, autorizzati dopo il 27/2/1993, devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici .

Tutti i Circoli devono adeguarsi alla norma che impone che all'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano in qualsiasi forme, le attività di somministrazione esercitata all'interno.

La denuncia di inizio di attività di uno spaccio interno di circolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie, consente la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci del circolo medesimo o di quelli appartenenti all'Associazione locale o nazionale di cui fa parte.

Nei locali destinati allo spaccio devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) il listino prezzi e i documenti autorizzativi devono essere esposti in luogo visibile;

b) coloro che somministrano e manipolano gli alimenti e le bevande devono

c) essere provvisti di tessere sanitaria,

d) il possesso dì autorizzazione sanitaria dei locali.

Nei locali destinati allo spaccio è vietato:

a) somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni, agli infermi di mente ed a persone manifestamente ubriache, ancorché soci;

b) adibire un minore degli anni 18 alla somministrazione di bevande alcolicne senza la presenza del Presidente o di un suo rappresentante maggiorenne,

c) il gioco d'azzardo.

I circoli non sono soggetti alla disciplina degli orari in cui intendono svolgere l'attività sociale.

1.4 IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE


L'attività di somministrazione deve essere gestita dal responsabile del Circolo (leggasi Presidente) o dai rappresentanti/soci, quali risultano dall'atto autorizzativo; se svolta da persona diversa è equiparata alla somministrazione senza titolo autorizzativo e pertanto sanzionata con la somma di Ut. 2.000.000 ai sensi degli art. 3 e 10 della Legge 287/91 nonché con la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 17-ter Tulps.

La richiesta di nomina di un rappresentante ai sensi degli art. 8 e 93 Tulps da parte del Presidente del Circolo non è una prescrizione obbligatoria il Ministero dell'Interno con propria circolare nr°10.9401/12000.A del 19/2/1972 ha infatti precisato che "qualora il titolare della licenza sia normalmente presente nei locali, ben possa servirsi, per la pratica conduzione dello spaccio, di un incaricato di sua fiducia rimanendo egli ovviamente unico responsabile della relativa gestione".

1.5 L'AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER I LOCALI E PER L'EVENTUALE CUCINA


Nei locali dove sì svolge la somministrazione e l'eventuale cucina devono possedere i prescritti requisiti igienico - sanitari sostanziati nel rilascio di autorizzazione sanitaria; La mancanza dell'autorizzazione sanitaria per la sala di somministrazione comporta la contestazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di Ut. 66.665 ai sensi dell'art. 231 T.u.ll.ss., introiti all'Azienda Usi, autorità competente a ricevere il rapporto il Sindaco nonché la chiusura dei locali stessi. La mancanza di autorizzazione sanitaria per l'eventuale cucina, comporta la chiusura del locale destinato a cucina abusiva e la contestazione della violazione amministrativa prevista dall'art. 2 della L. 283/62, sanzione pecuniaria di L. 500.000, introiti Azienda Usi, autorità competente a ricevere rapporto il Sindaco, con segnalazione allo stesso per l'emissione di ordinanza di chiusura immediata.

1.6 TESSERE SANITARIE E NORME IGIENICO-SANITARIE


Il personale addetto alla somministrazione e/o alla preparazione degli alimenti deve essere in possesso della tessera sanitaria; la mancanza è punita con la sanzione di Ut. 50.000 (se trattasi del titolare) e con Ut. 20.000 (se trattasi del dipendente) (art. 14 comma 1 e 2 della L. 283/62 - Sindaco autorità competente a ricevere rapporto, introiti Azienda Usi)

Qualora il personale non abbia al seguito la tessera sanitaria si applica una sanzione di Ut. 500.000 (art. 41 Dpr 327/80 sanzionato dall'art. 17 della L 283/62, Sindaco autorità competente a ricevere il rapporto, introiti Azienda Usi).

Detto personale deve altresì osservare le norme igieniche relative al corretto mantenimento delle attrezzature, degli utensili, dei contenitori dei rifiuti, nonché indossare capi di vestiario lindi e di colore chiaro. L'inosservanza di dette norme implica l'applicazione della sanzione amministrativa di Ut. 500.000 per ciascuna infrazione accertata nonché la sospensione dell'autorizzazione (per le tessere sanitarie).

1.7 SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI APERTI ANCHE A NON SOCI


L'effettuazione di spettacoli o di intrattenimenti destinati anche a non soci (semplici invitati) è subordinata al rilascio di autorizzazione comunale e comporta l'osservanza delle norme di prevenzione incendi ed agibilità dei locali. L'effettuazione di spettacoli abusivi comporta la segnalazione al Sindaco per la violazione amministrativa riferita alla manifestazione abusiva e il deferimento alla Procura della Repubblica, in quanto trattasi di reato per quanto attiene all'inosservanza delle norme di prevenzione dell'incolumità pubblica è sanzionata penalmente e può comportare il sequestro penale dei locali e degli arredi pertinenti le attività del Circolo. E' necessario il rilascio delle regolari autorizzazione se nel solo locale dove si svolge la somministrazione sono installati video giochi o televisioni abilitate alle funzioni di pay-tv.

All'interno dei circoli possono svolgersi spettacoli riservati ai soli soci.

Qualora tali spettacoli siano destinati al pubblico o ad invitati; i circoli dovranno munirsi di licenza rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 68 TULPS. ed essere sottoposti alle prescrizioni generalmente previste per lo svolgimento in pubblico di tali attività, ed in particolare:

a) dichiarazione di inizio attività SIAE;

b) certificazione antincendio per locali con capienza superiore a 100 posti;

e) certificato di agibilità previsto dall'art. 80 TULPS sulla base di quanto indicato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

d) eventuale altra documentazione prevista dalla normativa vigente in materia;

Quanto indicato ai punti e) d) sopra citati, è necessario anche in caso di spettacoli riservati ai soli soci purché in numero superiore a 100 (si veda D.M. 16/2/1982) e comunque qualora ricorrano le condizione previste della circolare Ministero Interno nr°1015506/13500 del 19/5/84 (indici di pubblicità).

Ferme restano le condizioni di legge, il circolo quando ricorrono i seguenti elementi è da considerarsi quale locale di pubblico spettacolo con la conseguente applicazione delle relative norme, in base a quanto indicato dalla Circolare n. 1015506/13500 de! 19.5.84 del Ministero dell'Interno:

a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio di tessera associativa a chiunque acquisti il biglietto stesso, salvo contestuale consegna delle statuto del circolo, idonea accettazione dell'adesione da parte di un dirigente del circolo a dò abilitato e iscrizione nel libro soci.

b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti ecc., destinati prevalentemente alla visione dei soci e della generalità dei cittadini, senza l'avvertenza che le iniziative sono riservate ai soli soci.

e) complessità dei locali dove si svolge l'attività, tale da far ritenere l'attività di tipo imprenditoriale ai sensi del Codice Civile (attività economica professionale esercitata);

d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo (si prende a riferimento i casi nei quali si superano le 100 persone).

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le seguenti fattispecie sono pertanto da considerarsi illecite:

a) attività di somministrazione di ALIMENTI E BEVANDE svolta anche nei confronti di persone che non siano soci del circolo;

b) acceso allo spaccio a chiunque senza particolari formalità con partecipazione a spettacoli,

c) perdita dei requisiti che hanno consentito l'accoglimento della dichiarazione di apertura (esempio mancato rinnovo dell'adesione all'Ente Nazionale di affiliazione);

d) difformità con le norme igienico sanitarie, sulla destinazione d'uso dei locali e di sicurezza;

e) non ottemperanza all'ordine di ripristino dei requisiti richiesti.

1.7.1 L'AGIBILITÀ DEI LOCALI LA RIFORMA DEL 2001


II nuovo regolamento approvato con DPR 28/5/2001 nr.311 introduce particolari innovazioni in merito alla composizione ed alle funzioni delle commissioni di vigilanza sono infatti stati sostituiti interamente gli articoli 141 e 142 del regolamento di esecuzione del Tulps. Alle Commissioni sono pertanto affidati i seguenti compiti:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziale modificazioni a quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 8/1/1998 nr. 3 anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 19/3/1968 nr. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzioni regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Si deve segnalare la novità concernente i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al punto precedente, sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno e quella per la quale non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodica mente, per i quali la commissione provinciale o quella comunale associata abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.

La commissione di vigilanza, fatte salve le eccezioni di cui alla norma, è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La Commissione comunale è nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed è composta:

1) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;

2) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;

3) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio da un medico o dallo stesso delegato;

4) dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;

5) da un esperto di elettrotecnica.

Alla Commissione possono essere aggregati, ove necessiti, uno o più esperti in acustica -o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare e su loro richiesta un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti, il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale che può prendere

parte al procedimento anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti. La Commissione provinciale è ancora nominata, ogni tre anni, dal Prefetto ed è composta:

1) dal Prefetto o da vice Prefetto con funzioni vicarie che la presiede;

2) dal Questore o dal vice Questore con funzioni vicarie;

3) dal Sindaco del Comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o l'impianto o da un suo delegato;

4) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;

5) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;

6) da un esperto di elettrotecnica;

La Commissione provinciale interviene:

a) qualora la commissione comunale non sia istituita;

b) per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;

c) per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Sanità. In tali casi la commissione è integrata con un tecnico esperto del settore;

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica dì un esperto dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6/10/1995 nr. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione (mai emanato!!!!)

Ai sensi dell'art 80 T.U.L.P.S. si stabilisce il divieto di concedere licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima della verifica della Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo e del rilascio della conseguente certificato di agibilità; tale mancanza è sanzionata penalmente dall'art. 681 del C.P.

1.7.2 LE PRESCRIZIONI


Le violazioni all'art. 9 del TULPS è stata depenalizzata limitatamente alle prescrizioni che si riferiscono alle autorizzazioni indicate nell'art 17-bis, comma 1, TULPS ma non NEL CASO DEGLI ART. 68 e 69 TULPS

NON essendo gli stessi ricompresi nel comma 1 del citato art. 17-ter Tuips

le violazioni alle prescrizioni inserite in tali autorizzazione licenza di trattenimento pubblico costituisce pertanto illecito penale sanzionato dall'art. 17, comma 1 TULPS con la previsione dell'arresto fino a tré mesi o dell'ammenda fino a £ 400.000

Altro ragionamento riguarda la violazione delle prescrizioni inserite in autorizzazione e riguardanti l'agibilità dei locali e la sicurezza, in tale contesto ogni violazione alle stesse è sanzionata penalmente dall'art. 681 C.P.

1.8 CRITERI DI SORVEGLIABILITÀ


I locali, all'interno del circolo, adibiti a somministrazione di alimenti e bevande non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici; all'esterno del Circolo non devono essere apposte targhe o insegne che pubblicizzano l'attività di somministrazione esercitata all'interno.

L'attività di somministrazione deve essere svolta all'interno dei locali non è pertanto consentito autorizzare circoli ad effettuare la somministrazione in luoghi visibili dalla pubblica via tanto meno con tavoli e sedie sulla strada, anche se pagano la Tassa di occupazione.

L'inosservanza di detti divieti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della revoca dell'atto autorizzativo ai sensi dell'art. 4 della L. 287/91.

1.9 INDICI DI PUBBLICITÀ: ATTI AD INDIVIDUARE IL CARATTERE IMPRENDITORIALE DELL'ATTIVITÀ'


Occorre verificare se ricorrono le seguenti condizioni:

- accesso al locale previo pagamento del biglietto d'ingresso e/o acquisto della tessera associativa senza formalità;

- pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti mediante messaggi o strumenti diretti alla generalità dei cittadini (es. messaggi radiofonici, inserzioni sui quotidiani, affissioni, etc);

- complessità dei locali dove si svolge l'attività, tale da far ritenere l'attività di tipo imprenditoriale ai sensi del Codice Civile (attività economica professionalmente esercitata);

- elevato numero di persone che accedono al circolo.

Nel caso emerga che sono disattese le condizioni ostative di cui sopra, anche solo una, si tratta di un esercizio pubblico abusivo con la conseguenza che sì deve contestare al Presidente del Circolo l'apertura abusiva sia di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande pubblico che l'apertura di un locale destinato a spettacoli pubblici privo della prescritta agibilità.

Con l'entrata in vigore del DPR 235/2001 gli indici di pubblicità oggi inseriti in una circolare vengono invece richiamati dal nuovo regolamento il quale con III comma 3 dell'art. 4 del DPR 235/2001 prescrive che ogni violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 2 e 3 è sanzionato dall'art. 10 della legge 287/91, fra gli obblighi richiamati ricordo quello previsto alla lettera d) del comma 2 dell'art. 2 "l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies del TUIR".

Proprio il riferimento al comma 4 quinquies richiama i seguenti obblighi a carico dei Circoli:

a) divieto di distribuire utili o avanzi;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente a fini di pubblica utilità;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo;

1.10 INTERNET E I CIRCOLI


La delibera n. 467/2000 dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (G.U. 9.8.2000, n. 185) ha previsto che per essere autorizzati a offrire servizi di telecomunicazioni sia negli esercizi pubblici che nei circoli che non rispettano gli indici di pubblicità, compresi quelli via Internet e via telefax, occorre che il responsabile dell'esercizio presenti una dichiarazione al Ministero delle comunicazioni. Direziono generale, concessioni ed autorizzazioni, Divisione II, viale America 201, 00144 Roma e per conoscenza all'Autorità per le garanzie sulle comunicazioni. Centro direzionale Isola B/5, Torre Francesco, 80143 Napoli.

Alla dichiarazione, presentata agli effetti di cui all'alt. 3 del d.lgs 103/95 e relativo regolamento D.P.R. 420/95, deve essere allegata la seguente documentazione:

1) dichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. comprensiva di nulla osta antimafia ai sensi del d.lgs 490/94 e del D.P.R. n. 252/98;

2) dichiarazione da cui risulti che gli amministratori che rappresentano la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

3) attestazione di versamento di lire 250.000 per il pagamento di una tassa di concessione governativa sul c/c n. 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate - codice tariffa n. 8617 - causale "iscrizione pubblico registro".

L'esercente deve inoltre garantire, durante la gestione:

a) il rispetto delle condizioni previste dall'art. 12 del d.P.R. 252/98 riguardanti la sicurezza delle

operazioni in Rete, il mantenimento dell'integrità della Rete, l'interconnessione dei servizi nonché la protezione dei dati;

b) il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente così come disposto dal comma 1, lettera f), articolo 2 d.P.R. 252/98;

c) la fornitura dei dati indispensabili a verificare il rispetto delle condizioni stabilite e ai fini statistici;

d) l'utilizzo di hardware omologato ai fini della compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica;

e) la pubblicazione delle condizioni d'offerta del servizio, compreso quelle riguardanti le condizioni economiche in rapporto alla qualità e disponibilità del servizio.

L'attività può essere avviata contestualmente alla presentazione della domanda con l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione delle informazioni indicate nella prima istanza.

La durata della "concessione" è di 9 (nove) anni rinnovabile previa presentazione di nuova domanda da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di accertamento di servizio abusivo di offerta al pubblico di questi servizi (fax o Internet) si deve contestare violazione agli art. 3 e 7 del d.lgs 103/95 (d.lgs 17 marzo 1995, n. 103), pagamento in misura ridotta lire 10.000.000; autorità competente Ministero delle poste e telecomunicazioni; introiti allo Stato mod. F23.

Ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 il Ministero dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei collegamenti abusivi o la sospensione da 10 giorni a 3 mesi per quelli riscontrati difformi ed in caso di recidiva la revoca dell'autorizzazione.

 

CIRCOLI ASSISTENZIALI

NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
 

1.1 I CIRCOLI PRIVATI

1.1.2 LA RIFORMA DEL 2001

II nuovo quadro di riferimento della materia è stato completamente riscritto dal D.P.R. 4.4.2001 nr. 235 entrato in vigore il 5/7/2001, la prima novità assoluta da segnalare la si riscontra nella previsione che esplicita la legittimità dei controlli nei circoli, la norma prevede infatti: "Resta ferma la possibilità per il comune di effettuare controlli ed ispezioni" (art. 2 comma 6 e art. 3 comma 8).

Tale previsione normativa determina un problema per le forze di Polizia di Stato che probabilmente per accedere avranno necessità di un mandato da parte dell'Autorità Giudiziaria mentre la Polizia Municipale ottiene ex lege un autorizzazione all'accesso sicuramente incontrovertibile in quanto nessuno potrà discutere sul fatto che la Polizia Municipale è parte integrante del Comune.

Il nuovo regolamento, Dpr 235/2001, emanato in attuazione dell'art. 1 della legge 8 marzo 1999 nr. 50 conferma il doppio regime autorizzatorio al quale sono sottoposti i circoli privati vale a dire quello previsto dalla legge 287/91, di natura commerciale, e quello previsto dall'art. 86 del Tulps integrato con l'art. 19, comma 4, del DPR 616/77, che attiene agli aspetti di sicurezza pubblica.

Tale doppio regime autorizzatorio risulta trovare conferma anche nella copiosa Giurisprudenza di merito della Cassazione Penale.

Le nuove disposizioni introducono un ulteriore elemento di novità cioè che i circoli culturali privati interessati da tale regime autorizzatorio comprendono ad ogni effetto giuridico le associazioni aventi finalità assistenziali sia aderenti che non aderenti ad organizzazioni nazionali.

11 Dpr 235/2001 in conformità ai criteri indicati dall'art. 20, comma 5, della legge 59/97 semplifica le principali procedure identificando i seguenti nuovi processi:

a) un procedimento per i circoli aderenti ad enti riconosciuti a livello nazionale distinto da quello per i circoli o associazioni non aderenti a tali organismi;

b) estendere il metodo dell'autocertifìcazione, da completare con la sola integrazione documentale di copia semplice non autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

e) introdurre la procedura di mera denuncia di inizio attività ex. art. 19 L. 241/90;

d) escludere, di norma, l'obbligo dell'iscrizione al registro esercenti il commercio, con la sola eccezione per i terzi affidatari della gestione delle attività dì somministrazione;

e) confermare il duplice regime autorizzatorio di cui all'art. 86, comma 2, del Tulps e dell'art. 2 della legge 287/91;

f) confermare che il procedimento si applica a tutte le associazioni private che hanno gli scopi previsti dalla recente normativa sul no profit e precisamente le associazioni: politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sodale e di formazione extra-scolastica della persona.

1.2 GARANZIE COSTITUZIONALI

II Circolo privato non necessita di alcuna autorizzazione per la sua apertura in quanto l'art. 18 della Costituzione stabilisce che "I cittadini hanno diritto dì associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale".

Il diritto costituzionale dell'inviolabilità del domicilio e di libera associazione non possono però costituire impedimento assoluto all'emanazione di disposizioni che, seguendo regole stabilite dall'ordinamento, tendono a soddisfare il mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza nonché dell'igiene e della salute pubblica.

In tale contesto si inserisce la normativa che tratteremo e che garantisce l'esercizio corretto di questi diritti costituzionali tenendo conto di valori etici e sociali caratterizzanti la civile convivenza patrimonio anch'essi della nostra Costituzione.

Per costituire un circolo è pertanto sufficiente che poche persone si riuniscano e definiscano:

a) uno statuto liberamente predisposto;

b) individuino un fine sodale lecito;

e) definiscano l'ambito di intervento (culturale, sodale di aiuto ecc.);

d) identifichino le cariche sociali;

e) determinino le modalità di accesso alla qualità di socio;

f) definiscano le quote annuali sociali, il patrimonio necessario al suo funzionamento, la durata, la sede sociale.

Non è necessaria:

a) la presenza del notaio;

b) la forma pubblica e la conseguente registrazione dell'atto costitutivo;

e) la comunicazione all'autorità di P.S.[1]

Ai fini della vigente normativa è da considerarsi "circolo" una libera associazione costituita tra cittadini - con finalità ricreative, culturali, sportive, il medesimo deve inoltre svolgere la propria attività senza fini le lucro a beneficio del proprio corpo sociale o spazi non aperti al pubblico nonché affiliato a Enti a carattere nazionale riconosciuti dal Ministero dell'interno .

E' altresì considerato circolo anche quello di enti e o associazioni diverse purché abbiano lo stesso fine di quelli sovra citati.

1.3 AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE

L'attività di somministrazione, ancorché autorizzata, deve essere diretta esclusivamente ai soci ed il Circolo può essere riconosciuto da un Ente nazionale accreditato dal Ministero dell'Interno o completamente autonomo.

Dopo l'entrata in vigore del DPR 235/2001 la situazione è la seguente:

Tipologia di Circolo

Fonte Normativa

Tipo Autorizzazione

Requisiti

Circolo affiliato ad Ente Nazionale

Art. 2 DPR 235/2001

D.I.A. ex art. 19 L. 241/90

a) idoneità sanitaria
b) sorvegliabilità
c) condizioni ex art. 111 TUIR
d) conformità edilizia
e) ente cui aderisce

Circolo affiliato ad Ente Nazionale gestito da terzi

Art. 2 DPR 235/2001

D.I.A. ex art. 19 L. 241/90

a) idoneità sanitaria
b) sorvegliabilità
c) condizioni ex art. 111 TUIR
d) conformità edilizia
e) ente cui aderisce
f) REC per la somministrazione

Circolo non affiliato

Art. 3 DPR 235/2001

Domanda ex art. 20 L.241/90 – silenzio assenso 45 gg.

a) idoneità sanitaria
b) sorvegliabilità
c) condizioni ex art. 111 e 111 bis. TUIR
d) conformità edilizia

Circolo non affiliato gestito da terzi

Art. 3 co. 4 DPR 235/2001

Domanda ex art. 20 L.241/90 – silenzio assenso 45 gg.

a) idoneità sanitaria
b) sorvegliabilità
c) condizioni ex art. 111 e 111 bis. TUIR
d) conformità edilizia
e) REC per la somministrazione

La prima grande novità che viene introdotta è sicuramente nella regolarizzazione dei Circoli privi di affiliazione a enti nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno che ottengono la facilitazione di avere rilasciata una autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri soci pur in assenza di iscrizione al REC mentre rimane inalterato il vincolo ricompreso nel comma 5 dell'art. 3 del DOPR 235/2001 che impone al Comune nel rilasciare queste nuove autorizzazioni di tenere conto dei vincoli imposti dall'art. 3, commi 4 e 5, della legge 287/91.

Rimane pertanto il vincolo dei numeri indici per queste autorizzazioni con ciò limitando fortemente lo sviluppo di tali circoli che non usufruiscono dell'esenzione di cui all'art. 3, comma 6, lettera e) L. 287/91 garantita solo ai Circoli affiliati a Ente nazionale riconosciuto.

Ulteriore novità la si riscontra dalla lettura coordinata dell'art. 2 del DPR 235/2001 con l'art. Ili comma 3 del TUIR che amplia i destinatari dei servizi del circolo includendo anche gli iscritti facenti parte di un unica organizzazione locale o nazionale.

Da ciò deriva che i servizi di somministrazione erogati dai Circoli non sono rivolti solo ai soci del Circolo bensì a tutti i soci dell'organizzazione locale o nazionale a cui il circolo è collegato e così come risulta dallo Statuto dello stesso.

Rimane l'obbligo a carico dei circoli affiliati di mantenere la stessa anche durante la gestione in quanto la perdita della stessa determina la revoca dell'autorizzazione alla somministrazione ottenuta ai sensi del combinato disposto degli art. 2 del DPR 235/2001 e 3, comma 6, lettera e) della l. 287/91.

Tenuto conto del fatto che ai sensi dell'art. 4 del DPR 235/2001 le autorizzazioni di cui agli art. 2 e 3 valgono anche come autorizzazioni ai fini di cui al secondo comma dell'art. 86 TUIPS, che pertanto rimane pienamente in vigore, si determina che la somministrazione di bevande alcoliche, congiunta o no alla somministrazione di alimenti negli spacci interni di circoli è consentita senza la necessità di richiedere ulteriori autorizzazioni.

La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche prevista dall'art. 86 TUIPS oggi già ricompresa nelle autorizzazioni ex. art. 2 e 3 del DPR 235/2001 "è necessaria .. per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra, o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi privati di qualunque specie anche se la vendita o il consumo siano limitate ai soli soci".

Ma l'art. 159 del Regolamento di esecuzione del Tulps prescrive ulteriormente che "gli enti collettivi ed i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri soci, ai termini dell'articolo 86 della legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza".

Da questo quadro deriva che il Circolo autorizzato ai sensi degli art. 2 e 3 del DPR 235/2001 è autorizzato alla somministrazione e alla vendita di alimenti e bevande alcoliche e non ai soci e che è autorizzato alla sola vendita di alcolici a chiunque.

E' chiaro che tenuto conto che il locale destinato alla somministrazione deve rispettare i criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92 ciò comporta che i locali non sono aperti solo ai soci e senza accesso diretto dalla pubblica via perciò difficilmente sarà semplice vendere alcolici al pubblico senza violare i limiti posti dal nuovo ordinamento.

Le stesse disposizioni si applicano altresì, in quanto compatibili, agli spacci annessi ai circoli cooperativi.

1.3.1 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE AI CIRCOLI IN OCCASIONE DI PARTICOLARE EVENTI E RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE [2]

Spesso i Circoli privati chiedono ai Comuni di ottenere un autorizzazione temporanea che consenta di avere la possibilità di fornire la somministrazione ad un pubblico indistinto e non solo ai soci in occasione di particolari manifestazioni.

Nessuna previsione o cenno sono contenuti nella legge 287/1991 relativamente al rilascio delle autorizzazioni temporanee che fino allo scorso 17/8/2001 erano regolate dall'art. 103 del Tulps 18 giugno 1931, n. 773 ora abrogato dall'art. 6 del DPR 311/2001.

Sulla base dell'abrogata norma legislativa il Sindaco rilasciava autorizzazioni temporanee per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, a soggetti regolarmente iscritti al R.E.C, per la specifica attività.

Se per l'attività di somministrazione su aree pubbliche infatti tali attività somministrazione devono essere rilasciate in conformità della disciplina contenuta nel D. Lgs. 114/98 la situazione relativa ai locali privati è oggi soggetta, a giudizio di chi scrive, ad una autorizzazione rilasciata ai sensi degli art. 3 della l. 287/91 e 31 della legge 383/2000, quest'ultimo ha infatti introdotto un nuovo tipo di autorizzazione per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della l. 287/91.

In entrambi i casi, area pubblica o locali privati, le autorizzazioni temporanee per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande "sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni , sono rilasciate esclusivamente a chi è iscritto nel registro e non sono sottoposte alle norme sulla pianificazione..., ne alcun contingentamento".

1.3.2 LA DURATA DELLE AUTORIZZAZIONE

L'art. 13 del Tulps. n.773/1931 cosi' come modificato dal DPR 311/2001 in relazione all'art. 11 dello stesso Tulps, rimasto in vigore, per le autorizzazioni di polizia in generale, stabilisce che "quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno carattere permanente, Relativamente alle licenze di polizia amministrativa previste dall'art.86 del citato testo unico "la licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ogni anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati".[3]

Di contro alle sopra riportate prescrizioni normative (delle quali, come si è detto sopra, rimane in vigore l'art. 13 per tutte le altre licenze di polizia amministrativa tuttora disciplinate dall'art. 86 del t.u.). Il comma 2 dell'art. 3 della legge 287/1991, stabilisce che le autorizzazioni relative alla somministrazioni dei alimenti e bevande hanno la durata di cinque anni, con l'ulteriore precisazione che il periodo dell'anno in cui l'autorizzazione viene rilasciata, si aggiunge al quinquennio di validità.

Il Ministero dell'Interno ha precisato che per quanto attiene al rinnovo delle autorizzazioni di cui in parola in passato l'adempimento si considerava assolto con il pagamento della tassa di concessione governativa o comunale oggi si assolve presentando la "dichiarazione di prosecuzione dell'attività" all'autorità competente al rilascio del titolo (Sindaco o Questore).

1.3.3 LA SOMMINISTRAZIONE INTERNA AI CIRCOLI EFFETTUATA CON APPARECCHI AUTOMATICI

La "normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi", relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici, al comma 2 dell'art. 1 della l. 287/91, si limita a stabilire che la stessa legge "si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività". Conseguentemente l'autorizzazione deve essere rilasciata nei soli casi in cui il locale è interamente ed esclusivamente destinato all'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande ed in essi nessun altra attività può essere svolta.

Viceversa, se l'installazione non avviene in un locale a ciò esclusivamente destinato, ma si tratta di singoli distributori installati NEI CIRCOLI PRIVATI, nei pubblici esercizi o nelle immediate vicinanze, si applicano, al momento, le disposizioni previste dal D. Lgs. 114/98.

1.3.4 LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Circoli privati aderenti ad un Ente Nazionale

La denuncia di inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche all'interno di un circolo privato riservata ai soli soci, (ai sensi dell'art. 2 del DPR 235/2001 e di quanto previsto dall'art. 3 comma 6 della l. 287/91 e dall'art. 19 della l. 241/90) deve essere presentata al Comune nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale e può essere presentata anche su supporto informatico deve essere sottoscritta dal presidente del Circolo, con firma autenticata con le modalità previste dal testo Unico sulla Semplificazione amministrativa e contenere:

a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;

b) il tipo di attività di somministrazione;

e) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;

d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, comma 3, 4-bis e 4-quinquies del TUIR;

e) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno e di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia;

f) allegare copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo e dello statuto;

g) qualora l'attività di somministrazioni non sia esercitata direttamente dal presidente, dovranno essere nominati uno o più rappresentanti che, previa accettazione, agiranno in nome e per conto del presidente stesso;

h) se la gestione è affidata a terzi occorre dichiarare i nominativi e la loro iscrizione al REC;

Circoli privati non aderenti ad un Ente Nazionale

La domanda per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche all'interno di un circolo privato riservata ai soli soci, (ai sensi dell'art. 3 del DPR 235/2001 e di quanto previsto dall'art. 3 comma 1, della L. 287/91 e dall'art. 20 della L. 241/90) deve essere presentata al Comune - ne! cui territorio si esercita l'attività, può essere presentata anche su supporto informatico deve essere sottoscritta dal presidente del Circolo, con firma autenticata con le modalità previste dal testo Unico sulla Semplificazione amministrativa e contenere:

a) il tipo di attività di somministrazione;

b) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;

c) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, e 111 bis del TUIR;

d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno e di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia;

e) allegare copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo e dello statuto;

f) qualora l'attività di somministrazioni non sia esercitata direttamente dal presidente, dovranno essere nominati uno o più rappresentanti che, previa accettazione, agiranno in nome e per conto del presidente stesso;

g) se la gestione è affidata a terzi occorre dichiarare i nominativi e la loro iscrizione al REC;

II Comune ai sensi dell'art 3 comma 5 del DPR 235/2001 prima del rilascio dell'autorizzazione deve verificare che “lo statuto dell'associazione ...preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo escludendo espressamente la temporaneità di partecipazione alla vita associativa…

Ciò comporta che se fossero presentati Statuti nei quali è previsto che per aderire al sodalizio è sufficiente presentarsi al Circolo consegnare una scheda di richiesta di iscrizione e pagare la quota di adesione acquisendo automaticamente la qualità di socio vanno respinte le domande perché non conformi al comma 5 del citato articolo.

1.3.5 LE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

L'attività di somministrazione ai soci è subordinato alla condizione che il funzionamenti dello spaccio interno, in relazione all'ubicazione e alle caratteristiche dei locali, non arrechi disturbo per le occupazioni e il riposo delle persone.

I locali di circoli privati in cui si somministrano alimenti o bevande, autorizzati dopo il 27/2/1993, devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici .

Tutti i Circoli devono adeguarsi alla norma che impone che all'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano in qualsiasi forme, le attività di somministrazione esercitata all'interno.

La denuncia di inizio di attività di uno spaccio interno di circolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie, consente la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci del circolo medesimo o di quelli appartenenti all'Associazione locale o nazionale di cui fa parte.

Nei locali destinati allo spaccio devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) il listino prezzi e i documenti autorizzativi devono essere esposti in luogo visibile;

b) coloro che somministrano e manipolano gli alimenti e le bevande devono

c) essere provvisti di tessere sanitaria,

d) il possesso dì autorizzazione sanitaria dei locali.

Nei locali destinati allo spaccio è vietato:

a) somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni, agli infermi di mente ed a persone manifestamente ubriache, ancorché soci;

b) adibire un minore degli anni 18 alla somministrazione di bevande alcolicne senza la presenza del Presidente o di un suo rappresentante maggiorenne,

c) il gioco d'azzardo.

I circoli non sono soggetti alla disciplina degli orari in cui intendono svolgere l'attività sociale.

1.4 IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'attività di somministrazione deve essere gestita dal responsabile del Circolo (leggasi Presidente) o dai rappresentanti/soci, quali risultano dall'atto autorizzativo; se svolta da persona diversa è equiparata alla somministrazione senza titolo autorizzativo e pertanto sanzionata con la somma di Ut. 2.000.000 ai sensi degli art. 3 e 10 della Legge 287/91 nonché con la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 17-ter Tulps.

La richiesta di nomina di un rappresentante ai sensi degli art. 8 e 93 Tulps da parte del Presidente del Circolo non è una prescrizione obbligatoria il Ministero dell'Interno con propria circolare nr°10.9401/12000.A del 19/2/1972 ha infatti precisato che "qualora il titolare della licenza sia normalmente presente nei locali, ben possa servirsi, per la pratica conduzione dello spaccio, di un incaricato di sua fiducia rimanendo egli ovviamente unico responsabile della relativa gestione".

1.5 L'AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER I LOCALI E PER L'EVENTUALE CUCINA

Nei locali dove sì svolge la somministrazione e l'eventuale cucina devono possedere i prescritti requisiti igienico - sanitari sostanziati nel rilascio di autorizzazione sanitaria; La mancanza dell'autorizzazione sanitaria per la sala di somministrazione comporta la contestazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di Ut. 66.665 ai sensi dell'art. 231 T.u.ll.ss., introiti all'Azienda Usi, autorità competente a ricevere il rapporto il Sindaco nonché la chiusura dei locali stessi. La mancanza di autorizzazione sanitaria per l'eventuale cucina, comporta la chiusura del locale destinato a cucina abusiva e la contestazione della violazione amministrativa prevista dall'art. 2 della L. 283/62, sanzione pecuniaria di L. 500.000, introiti Azienda Usi, autorità competente a ricevere rapporto il Sindaco, con segnalazione allo stesso per l'emissione di ordinanza di chiusura immediata.

1.6 TESSERE SANITARIE E NORME IGIENICO-SANITARIE

Il personale addetto alla somministrazione e/o alla preparazione degli alimenti deve essere in possesso della tessera sanitaria; la mancanza è punita con la sanzione di Ut. 50.000 (se trattasi del titolare) e con Ut. 20.000 (se trattasi del dipendente) (art. 14 comma 1 e 2 della L. 283/62 - Sindaco autorità competente a ricevere rapporto, introiti Azienda Usi)

Qualora il personale non abbia al seguito la tessera sanitaria si applica una sanzione di Ut. 500.000 (art. 41 Dpr 327/80 sanzionato dall'art. 17 della L 283/62, Sindaco autorità competente a ricevere il rapporto, introiti Azienda Usi).

Detto personale deve altresì osservare le norme igieniche relative al corretto mantenimento delle attrezzature, degli utensili, dei contenitori dei rifiuti, nonché indossare capi di vestiario lindi e di colore chiaro. L'inosservanza di dette norme implica l'applicazione della sanzione amministrativa di Ut. 500.000 per ciascuna infrazione accertata nonché la sospensione dell'autorizzazione (per le tessere sanitarie).

1.7 SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI APERTI ANCHE A NON SOCI

L'effettuazione di spettacoli o di intrattenimenti destinati anche a non soci (semplici invitati) è subordinata al rilascio di autorizzazione comunale e comporta l'osservanza delle norme di prevenzione incendi ed agibilità dei locali. L'effettuazione di spettacoli abusivi comporta la segnalazione al Sindaco per la violazione amministrativa riferita alla manifestazione abusiva e il deferimento alla Procura della Repubblica, in quanto trattasi di reato per quanto attiene all'inosservanza delle norme di prevenzione dell'incolumità pubblica è sanzionata penalmente e può comportare il sequestro penale dei locali e degli arredi pertinenti le attività del Circolo. E' necessario il rilascio delle regolari autorizzazione se nel solo locale dove si svolge la somministrazione sono installati video giochi o televisioni abilitate alle funzioni di pay-tv.

All'interno dei circoli possono svolgersi spettacoli riservati ai soli soci.

Qualora tali spettacoli siano destinati al pubblico o ad invitati; i circoli dovranno munirsi di licenza rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 68 TULPS. ed essere sottoposti alle prescrizioni generalmente previste per lo svolgimento in pubblico di tali attività, ed in particolare:

a) dichiarazione di inizio attività SIAE;

b) certificazione antincendio per locali con capienza superiore a 100 posti;

e) certificato di agibilità previsto dall'art. 80 TULPS sulla base di quanto indicato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

d) eventuale altra documentazione prevista dalla normativa vigente in materia;

Quanto indicato ai punti e) d) sopra citati, è necessario anche in caso di spettacoli riservati ai soli soci purché in numero superiore a 100 (si veda D.M. 16/2/1982) e comunque qualora ricorrano le condizione previste della circolare Ministero Interno nr°1015506/13500 del 19/5/84 (indici di pubblicità).

Ferme restano le condizioni di legge, il circolo quando ricorrono i seguenti elementi è da considerarsi quale locale di pubblico spettacolo con la conseguente applicazione delle relative norme, in base a quanto indicato dalla Circolare n. 1015506/13500 de! 19.5.84 del Ministero dell'Interno:

a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio di tessera associativa a chiunque acquisti il biglietto stesso, salvo contestuale consegna delle statuto del circolo, idonea accettazione dell'adesione da parte di un dirigente del circolo a dò abilitato e iscrizione nel libro soci.

b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti ecc., destinati prevalentemente alla visione dei soci e della generalità dei cittadini, senza l'avvertenza che le iniziative sono riservate ai soli soci.

e) complessità dei locali dove si svolge l'attività, tale da far ritenere l'attività di tipo imprenditoriale ai sensi del Codice Civile (attività economica professionale esercitata);

d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo (si prende a riferimento i casi nei quali si superano le 100 persone).

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le seguenti fattispecie sono pertanto da considerarsi illecite:

a) attività di somministrazione di ALIMENTI E BEVANDE svolta anche nei confronti di persone che non siano soci del circolo;

b) acceso allo spaccio a chiunque senza particolari formalità con partecipazione a spettacoli,

c) perdita dei requisiti che hanno consentito l'accoglimento della dichiarazione di apertura (esempio mancato rinnovo dell'adesione all'Ente Nazionale di affiliazione);

d) difformità con le norme igienico sanitarie, sulla destinazione d'uso dei locali e di sicurezza;

e) non ottemperanza all'ordine di ripristino dei requisiti richiesti.

1.7.1 L'AGIBILITÀ DEI LOCALI LA RIFORMA DEL 2001

II nuovo regolamento approvato con DPR 28/5/2001 nr.311 introduce particolari innovazioni in merito alla composizione ed alle funzioni delle commissioni di vigilanza sono infatti stati sostituiti interamente gli articoli 141 e 142 del regolamento di esecuzione del Tulps. Alle Commissioni sono pertanto affidati i seguenti compiti:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziale modificazioni a quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 8/1/1998 nr. 3 anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 19/3/1968 nr. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzioni regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Si deve segnalare la novità concernente i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al punto precedente, sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno e quella per la quale non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodica mente, per i quali la commissione provinciale o quella comunale associata abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.

La commissione di vigilanza, fatte salve le eccezioni di cui alla norma, è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La Commissione comunale è nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed è composta:

1) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;

2) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;

3) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio da un medico o dallo stesso delegato;

4) dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;

5) da un esperto di elettrotecnica.

Alla Commissione possono essere aggregati, ove necessiti, uno o più esperti in acustica -o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare e su loro richiesta un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti, il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale che può prendere

parte al procedimento anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti. La Commissione provinciale è ancora nominata, ogni tre anni, dal Prefetto ed è composta:

1) dal Prefetto o da vice Prefetto con funzioni vicarie che la presiede;

2) dal Questore o dal vice Questore con funzioni vicarie;

3) dal Sindaco del Comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o l'impianto o da un suo delegato;

4) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;

5) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;

6) da un esperto di elettrotecnica;

La Commissione provinciale interviene:

a) qualora la commissione comunale non sia istituita;

b) per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;

c) per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Sanità. In tali casi la commissione è integrata con un tecnico esperto del settore;

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica dì un esperto dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6/10/1995 nr. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione (mai emanato!!!!)

Ai sensi dell'art 80 T.U.L.P.S. si stabilisce il divieto di concedere licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima della verifica della Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo e del rilascio della conseguente certificato di agibilità; tale mancanza è sanzionata penalmente dall'art. 681 del C.P.

1.7.2 LE PRESCRIZIONI

Le violazioni all'art. 9 del TULPS è stata depenalizzata limitatamente alle prescrizioni che si riferiscono alle autorizzazioni indicate nell'art 17-bis, comma 1, TULPS ma non NEL CASO DEGLI ART. 68 e 69 TULPS

NON essendo gli stessi ricompresi nel comma 1 del citato art. 17-ter Tuips

le violazioni alle prescrizioni inserite in tali autorizzazione licenza di trattenimento pubblico costituisce pertanto illecito penale sanzionato dall'art. 17, comma 1 TULPS con la previsione dell'arresto fino a tré mesi o dell'ammenda fino a £ 400.000

Altro ragionamento riguarda la violazione delle prescrizioni inserite in autorizzazione e riguardanti l'agibilità dei locali e la sicurezza, in tale contesto ogni violazione alle stesse è sanzionata penalmente dall'art. 681 C.P.

1.8 CRITERI DI SORVEGLIABILITÀ

I locali, all'interno del circolo, adibiti a somministrazione di alimenti e bevande non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici; all'esterno del Circolo non devono essere apposte targhe o insegne che pubblicizzano l'attività di somministrazione esercitata all'interno.

L'attività di somministrazione deve essere svolta all'interno dei locali non è pertanto consentito autorizzare circoli ad effettuare la somministrazione in luoghi visibili dalla pubblica via tanto meno con tavoli e sedie sulla strada, anche se pagano la Tassa di occupazione.

L'inosservanza di detti divieti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della revoca dell'atto autorizzativo ai sensi dell'art. 4 della L. 287/91.

1.9 INDICI DI PUBBLICITÀ: ATTI AD INDIVIDUARE IL CARATTERE IMPRENDITORIALE DELL'ATTIVITÀ'

Occorre verificare se ricorrono le seguenti condizioni:

- accesso al locale previo pagamento del biglietto d'ingresso e/o acquisto della tessera associativa senza formalità;

- pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti mediante messaggi o strumenti diretti alla generalità dei cittadini (es. messaggi radiofonici, inserzioni sui quotidiani, affissioni, etc);

- complessità dei locali dove si svolge l'attività, tale da far ritenere l'attività di tipo imprenditoriale ai sensi del Codice Civile (attività economica professionalmente esercitata);

- elevato numero di persone che accedono al circolo.

Nel caso emerga che sono disattese le condizioni ostative di cui sopra, anche solo una, si tratta di un esercizio pubblico abusivo con la conseguenza che sì deve contestare al Presidente del Circolo l'apertura abusiva sia di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande pubblico che l'apertura di un locale destinato a spettacoli pubblici privo della prescritta agibilità.

Con l'entrata in vigore del DPR 235/2001 gli indici di pubblicità oggi inseriti in una circolare vengono invece richiamati dal nuovo regolamento il quale con III comma 3 dell'art. 4 del DPR 235/2001 prescrive che ogni violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 2 e 3 è sanzionato dall'art. 10 della legge 287/91, fra gli obblighi richiamati ricordo quello previsto alla lettera d) del comma 2 dell'art. 2 "l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies del TUIR".

Proprio il riferimento al comma 4 quinquies richiama i seguenti obblighi a carico dei Circoli:

a) divieto di distribuire utili o avanzi;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente a fini di pubblica utilità;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo;

1.10 INTERNET E I CIRCOLI

La delibera n. 467/2000 dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (G.U. 9.8.2000, n. 185) ha previsto che per essere autorizzati a offrire servizi di telecomunicazioni sia negli esercizi pubblici che nei circoli che non rispettano gli indici di pubblicità, compresi quelli via Internet e via telefax, occorre che il responsabile dell'esercizio presenti una dichiarazione al Ministero delle comunicazioni. Direziono generale, concessioni ed autorizzazioni, Divisione II, viale America 201, 00144 Roma e per conoscenza all'Autorità per le garanzie sulle comunicazioni. Centro direzionale Isola B/5, Torre Francesco, 80143 Napoli.

Alla dichiarazione, presentata agli effetti di cui all'alt. 3 del d.lgs 103/95 e relativo regolamento D.P.R. 420/95, deve essere allegata la seguente documentazione:

1) dichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. comprensiva di nulla osta antimafia ai sensi del d.lgs 490/94 e del D.P.R. n. 252/98;

2) dichiarazione da cui risulti che gli amministratori che rappresentano la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

3) attestazione di versamento di lire 250.000 per il pagamento di una tassa di concessione governativa sul c/c n. 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate - codice tariffa n. 8617 - causale "iscrizione pubblico registro".

L'esercente deve inoltre garantire, durante la gestione:

a) il rispetto delle condizioni previste dall'art. 12 del d.P.R. 252/98 riguardanti la sicurezza delle

operazioni in Rete, il mantenimento dell'integrità della Rete, l'interconnessione dei servizi nonché la protezione dei dati;

b) il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente così come disposto dal comma 1, lettera f), articolo 2 d.P.R. 252/98;

c) la fornitura dei dati indispensabili a verificare il rispetto delle condizioni stabilite e ai fini statistici;

d) l'utilizzo di hardware omologato ai fini della compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica;

e) la pubblicazione delle condizioni d'offerta del servizio, compreso quelle riguardanti le condizioni economiche in rapporto alla qualità e disponibilità del servizio.

L'attività può essere avviata contestualmente alla presentazione della domanda con l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione delle informazioni indicate nella prima istanza.

La durata della "concessione" è di 9 (nove) anni rinnovabile previa presentazione di nuova domanda da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di accertamento di servizio abusivo di offerta al pubblico di questi servizi (fax o Internet) si deve contestare violazione agli art. 3 e 7 del d.lgs 103/95 (d.lgs 17 marzo 1995, n. 103), pagamento in misura ridotta lire 10.000.000; autorità competente Ministero delle poste e telecomunicazioni; introiti allo Stato mod. F23.

Ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 il Ministero dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei collegamenti abusivi o la sospensione da 10 giorni a 3 mesi per quelli riscontrati difformi ed in caso di recidiva la revoca dell'autorizzazione.