NORMATIVA
ASPETTI LEGALI, FISCALI, TRIBUTARI, AMMINISTRATIVI DEI CIRCOLI E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE(Aggiornati al 31/12/2005)CLASSIFICAZIONE AI FINI FISCALI DEI CIRCOLI E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVEI circoli e le associazioni “enti non commerciali”Non sussistono dubbi sul fatto che i circoli e le associazioni sportive, sia per i fini statutari che perseguono, sia per l'attività effettivamente esercitata, vadano classificate fra i cosiddetti Enti non commerciali; tra gli enti cioè che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale e/o agricola (art. 73,comma 1, lettera e, del TUIR) per i quali il reddito complessivo è determinato dalla sommatoria dei redditi fondiari e/o di natura fondiaria se posseduti, di capitali o diversi ed infine, qualora l'associazione svolga una o più attività considerate dalla normativa vigente "commerciali", da redditi d'impresa (art. 143 TUIR), ciascuno determinato secondo le regole di ogni singola categoria o, in alcuni casi, se reddito d'impresa, anche secondo criteri forfetari.Se è corretto affermare che in linea di principio tali enti sono assoggettati alla disciplina generale degli enti non commerciali è altrettanto corretto specificare che, facendo parte della categoria degli "enti associativi", sono destinatari di un particolare regime tributario agevolato, specialmente per le cessioni di beni e prestazioni di servizio rese all'interno dell'associazione. In conseguenza di quanto sopra, il trattamento fiscale delle operazioni poste in essere dai circoli e dalle associazioni sportive è disciplinato ai fini IRES dagli artt. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, del DPR 22/12/86 n° 917 (Testo unico delle imposte sui redditi: TUIR) nel testo attualmente in vigore, peraltro profondamente modificato dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460, ed ai fini IVA principalmente dall'art. 4 del DPR n° 633/1972.
Attività non commercialiSia pure molto sinteticamente, la normativa fiscale citata (in particolare art. 4, comma 4, del DPR 633/72 e art. 148, comma 3 -ex art. Ili comma 3- del DPR 917/86) stabilisce che sia ai fini IVA che ai fini IRES, per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive le prestazioni specifiche rese ai soci, associati o partecipanti dietro compensi ad hoc, anche ottenuti sotto forma di contribuzione supplementare, non si considerano svolte nell'esercizio di attività commerciale purché le stesse siano effettuate in conformità alle finalità istituzionali (siano cioè previste dallo Statuto Sociale).Dette prestazioni rimangono estranee al fisco anche quando sono rese a favore di altre associazioni svolgenti le stesse attività ed appartenenti alla medesima organizzazione locale o nazionale, ovvero ai soci di queste ultime (art. 148 TUIR) ne sono considerate commerciali le cessione di pubblicazioni "prevalentemente" cedute agli associati.In linea generale pertanto le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi resi ai soci dalle suddette associazioni non sono imponibili né ai fini IVA né ai fini IRES (ex IRPEG). Per maggiore comprensione possiamo semplificare nel presente prospetto le attività non considerate commerciali:
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Artistiche: Mostre, rassegne, spettacoli teatrali, cinematografici, foto, ecc.
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Culturali: Visite guidate a gallerie e musei, attività bibliografiche, filateliche, numismatiche, hobbistiche, ecc.
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Musicali: Attività corali, folkloristiche, musica leggera, classica, ecc.
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Sportive: Gare, tornei, incontri, battute di caccia e di pesca, attività subacquea con uso di attrezzature e impianti, gestione di impianti sportivi (per prestazioni ai soci o ad altre associazioni che svolgono la stessa attività facente parte di un'unica organizzazione locale o nazionale).
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Turistiche: Gite, crociere, soggiorni, vacanze, settimane bianche ad eccezione di quelle in cui il circolo sia ente organizzatore assimilabile all'agenzia di viaggio.
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Varie: Tutti gli incassi corrisposti dai soci per le attività di cui sopra; somministrazione di bevande, dolci, caramelle, generi di caffetteria anche mediante corrispettivo corrisposto da soci e consiglieri. Contributi da Enti privati, da soci e consiglieri.
- Pagano l'IVA quale ultimo consumatore;
- Sono esentate dalle scritture contabili obbligatorie (ris.min. n° 11/189 del 22/4/1985);
- Sono esentate dalla presentazione del bilancio ad organismi esterni (al Tribunale, ecc.). Pertanto gli unici obblighi che competono loro, sono quelli di conservare per 10 anni le fatture di acquisto debitamente numerate e di richiedere il numero di codice fiscale (mettere, sia per i circoli che per le associazioni sportive, sotto la voce "natura giuridica": 12 e sotto la voce "codice attività" per le associazioni sportive il n°92624 e per i circoli il n° 91338). E'appena il caso di dire che tali attività vengono considerate non commerciali anche ai fini IRES (ex IRPEG) e che pertanto per il loro svolgimento non è richiesta neppure la denuncia dei redditi (mod. UNICO 200_ Enti non commerciali, ex mod. 760) a meno che le associazioni sportive ed i Circoli non posseggano beni fondiari (immobili) o di natura fondiaria (affitti di campi a terzi, ecc.) o di capitali (esclusi ovviamente gli interessi di c/c bancario che sono soggetti ad imposta all'origine).
- Le cessioni di beni e le prestazioni dei servizi debbono essere svolte nei confronti dei soci;
- Per la gestione de! bar l'associazione sportiva o il circolo deve essere iscritta ad un'associazione riconosciuta dal Ministero dell'Interno quale "assistenziale";
- Gli statuti debbono contenere obbligatoriamente (vedi art. 5 D.Lgs 460/97, art. 3 Legge 383/00, art. 4 Legge 128/04):
- denominazione dell'associazione contenente anche la dizione di "associazione sportiva dilettantistica" (ovviamente ciò è richiesto alle sole associazioni o circoli che svolgono prevalentemente attività sportiva).
- indicazione della sede sociale;
- finalità istituzionali (per le associazioni sportive l'attività sportiva dilettantistica compresa l'attività didattica);
- indicazione del fondo sociale;
- poteri degli organi associativi e loro durata in carica;
- mancanza di finalità lucrativa;
- oggetto e scopo non economico;
- divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione;
- obbligo di devolvere, in caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo che dovrà essere nominato con decreto interministeriale;
- disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita dell'associazione o limitazioni democratiche in funzione della scarsa partecipazione alle attività sociali (non è possibile limitare i diritti dei soci in relazione al tempo di adesione o alla frequenza per esempio della sede sociale );
- diritto di voto a tutti gli associati maggiori di età per l'approvazione e la modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi;
- principio di voto singolo ai sensi dell'art. 2532 del codice civile;
- sovranità dell'assemblea;
- Indicazione dei criteri di ammissione e di esclusione degli associati;
- obbligo di redigere ed approvare il rendiconto economico e finanziario annuale ( o bilancio se previsto dallo statuto );
- idonee forme di pubblicità ai soci delle convocazioni delle assemblee, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- intrasmissibilità della quota o contributi associativi per atto tra vivi (può però prevedersi la possibilità di subentro dell'erede in caso di morte dell'associato);
- non rivalutabilità della quota o contributi associativi;
- divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni nell'ambito della medesima Federazione o, negli Enti di promozione Sportiva, nella medesima disciplina ( anche questa clausola riguarda solo chi svolge attività sportiva ).
Attività commerciali
- Cessione di beni nuovi prodotti dalle associazioni sportive o dai circoli con lo scopo di venderli, quali le pubblicazioni (escluse quelle che sono cedute prevalentemente all'interno delle associazioni); quadri (per esempio a seguito di una mostra di pittura organizzata dall'associazione fra i propri soci); modellismo (per esempio a seguito di una gara fra soci, ecc.);
- Gestione di spacci aziendali e di mense, e di somministrazione di pasti, con esclusione per esempio della gestione del bar se l'associazione è affiliata ad associazione nazionale "riconosciuta" ed ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente sul commercio (articolo 3, comma 6, legge 287/91 e articolo 2, DPR 235 del 4.04.2001);
- Trasporto e deposito merci;
- Trasporto di persone;
- Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere o di alloggio (il D.lgs 460 esclude dalla commercialità ai soli fini IRES l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici qualora tali attività risultino complementari a quelle svolte in diretta attenzione degli scopi istituzionali e rivolta ai soci);
- Pubblicità commerciale (sponsorizzazione, ecc.);
- Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari;
- Esercizio di attività di cui all'ari. 2195 del codice civile;
- Attività industriale di produzione di beni e servizi;
- Attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- Attività bancaria e di assicurazione;
- Attività ausiliare alle precedenti;
- Attività in favore di terzi (anche se istituzionali) contro pagamento di corrispettivi.
Iter per le attività commercialiPer tali attività in linea generale l'iter da seguire è il seguente:
- Presentare domanda di inizio attività chiedendo il numero di partita IVA all'ufficio provinciale competente;
- Tenere registri acquisti, fatture e/o corrispettivi IVA sui quali vanno annotati cronologicamente tutti i movimenti;
- Eseguire le annotazioni periodiche ed effettuare il versamento IVA eventualmente a debito;
- Presentare la dichiarazione annuale IVA;
- Comunicare tutte le variazioni rispetto ai dati presentati;
- tenuta della contabilità per rilevare costi e ricavi;
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi mod. UNICO 2005 - enti non commerciali (ex mod. 760).
CIRCOLI ASSISTENZIALI - NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
1.1 I CIRCOLI PRIVATI1.1.2 LA RIFORMA DEL 2001
1.2 GARANZIE COSTITUZIONALI