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CERTIFICATI MEDICI
D.M. 28 febbraio 1983 (Ministero della Sanità)
Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica (G.U. 15.3.1983, n. 72)
Ministro della Sanità
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale:
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che, all'art. 5 ultimo comma, attribuisce al Ministero della sanità il compito di stabilire i criteri tecnici generali per i controlli sanitari dell'attività sportiva;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, relativo all'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, relativo all'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982 che stabilisce <<Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica";
Considerata la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 5 dei precitato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge n. 33/80, i criteri tecnici generali in base ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive, per la parte relativa alle attività non agonistiche;
Sentita la apposita commissione istituita con decreto del Ministro della sanità 8 maggio 1981;
Decreta:
Art. 1. Ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti dì promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi della gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale.
Art. 2. Ai fini della pratica delle attività sportive non agonistiche i soggetti di cui al precedente art. 1 devono sottoporsi, preventivamente e con periodicità annuale, a visita medica intesa ad accertare il loro stato di buona salute.
In caso di motivato sospetto clinico, il medico ha facoltà di richiedere accertamenti specialistici integrativi, rivolgendosi anche al personale sanitario e alle strutture di cui all'art. 5, ultimo comma della legge n. 33/80.
La certificazione di stato di buona salute riscontrato all'atto della visita medica deve essere redatta in conformità al modello di cui all'allegato I.
Art. 3. La certificazione di cui al precedente art. 2 è rilasciata ai propri assistiti dai medici di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di libera scelta, a sensi dell'art. 23 dei rispettivi accordi collettivi vigenti.
Art. 4. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Decreto Balduzzi
Semplificata la normativa sulla certificazione medica per l'attività sportiva non agonistica
Un emendamento inserito nel cosiddetto "decreto del fare". Ha modificato il "decreto Balduzzi" riportando, nella sostanza, la situazione dei certificati medici a quella antecedente l'emanazione del decreto, questo il testo: "Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e SSN di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, viene abrogato l'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria e amatoriale previsto dall'art.7, comma 11, del DL 158 del 2012, e dal conseguente Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, GU n.169 del 20-07-2013. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se questi ultimi necessitano di ulteriori accertamenti come l'ECG".
Sicurezza sul lavoro: Minori incombenze
Con la legge 98/2013, Art, 32 è stato apportato un importante emendamento all'Art. 3, comma 12-Bis del D.Lgs 81/2008 prevedendo che ai volontari - intesi come soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente ed a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni sportive dilettantistiche - nonché a tutti coloro i quali percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) TUIR si applichino le disposizioni dettate dall'art. 21 del d.lgs. 81 citato e cioè : a volontari e collaboratori ex art.
67 TUIR (regime dei c.d. € 7.500) non si ritengono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 26 e 28 del decreto relative alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) pure oggetto di semplificazioni.
DEFIBRILLATORI
SI DESIDERA RICORDARE A TUTTE LE AFFILIATE CHE IL TERMINE OBBLIGATORIO PER DOTARSI DI DEFIBRILLATORI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA E' DI TRENTA MESI ( A DECORRERE DAL 20\07\2013).
QUINDI, Al MOMENTO, SI CONSIGLIA DI NON PROCEDERE AD ACQUISTI AFFRETTATI DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE. L'ENTE STA VALUTANDO LA SITUAZIONE PER POTER EVENTUALMENTE OFFRIRE ALLE ASSOCIAZIONI CONDIZIONI DI ACQUISTO FAVOREVOLI CON APPOSITE CONVENZIONI CHE RIGUARDINO ANCHE LA INDISPENSABILE E CERTIFICATA FORMAZIONE ALL'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI.
PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE ALL'ACQUISTO CONTATTARE IL COMITATO.