NORMATIVA
ASPETTI LEGALI, FISCALI, TRIBUTARI, AMMINISTRATIVI DEI CIRCOLI E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE(Aggiornati al 31/12/2005)CLASSIFICAZIONE AI FINI FISCALI DEI CIRCOLI E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVEI circoli e le associazioni “enti non commerciali”Non sussistono dubbi sul fatto che i circoli e le associazioni sportive, sia per i fini statutari che perseguono, sia per l'attività effettivamente esercitata, vadano classificate fra i cosiddetti Enti non commerciali; tra gli enti cioè che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale e/o agricola (art. 73,comma 1, lettera e, del TUIR) per i quali il reddito complessivo è determinato dalla sommatoria dei redditi fondiari e/o di natura fondiaria se posseduti, di capitali o diversi ed infine, qualora l'associazione svolga una o più attività considerate dalla normativa vigente "commerciali", da redditi d'impresa (art. 143 TUIR), ciascuno determinato secondo le regole di ogni singola categoria o, in alcuni casi, se reddito d'impresa, anche secondo criteri forfetari.Se è corretto affermare che in linea di principio tali enti sono assoggettati alla disciplina generale degli enti non commerciali è altrettanto corretto specificare che, facendo parte della categoria degli "enti associativi", sono destinatari di un particolare regime tributario agevolato, specialmente per le cessioni di beni e prestazioni di servizio rese all'interno dell'associazione. In conseguenza di quanto sopra, il trattamento fiscale delle operazioni poste in essere dai circoli e dalle associazioni sportive è disciplinato ai fini IRES dagli artt. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, del DPR 22/12/86 n° 917 (Testo unico delle imposte sui redditi: TUIR) nel testo attualmente in vigore, peraltro profondamente modificato dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460, ed ai fini IVA principalmente dall'art. 4 del DPR n° 633/1972.
Attività non commercialiSia pure molto sinteticamente, la normativa fiscale citata (in particolare art. 4, comma 4, del DPR 633/72 e art. 148, comma 3 -ex art. Ili comma 3- del DPR 917/86) stabilisce che sia ai fini IVA che ai fini IRES, per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive le prestazioni specifiche rese ai soci, associati o partecipanti dietro compensi ad hoc, anche ottenuti sotto forma di contribuzione supplementare, non si considerano svolte nell'esercizio di attività commerciale purché le stesse siano effettuate in conformità alle finalità istituzionali (siano cioè previste dallo Statuto Sociale).Dette prestazioni rimangono estranee al fisco anche quando sono rese a favore di altre associazioni svolgenti le stesse attività ed appartenenti alla medesima organizzazione locale o nazionale, ovvero ai soci di queste ultime (art. 148 TUIR) ne sono considerate commerciali le cessione di pubblicazioni "prevalentemente" cedute agli associati.In linea generale pertanto le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi resi ai soci dalle suddette associazioni non sono imponibili né ai fini IVA né ai fini IRES (ex IRPEG). Per maggiore comprensione possiamo semplificare nel presente prospetto le attività non considerate commerciali:
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Artistiche: Mostre, rassegne, spettacoli teatrali, cinematografici, foto, ecc.
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Culturali: Visite guidate a gallerie e musei, attività bibliografiche, filateliche, numismatiche, hobbistiche, ecc.
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Musicali: Attività corali, folkloristiche, musica leggera, classica, ecc.
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Sportive: Gare, tornei, incontri, battute di caccia e di pesca, attività subacquea con uso di attrezzature e impianti, gestione di impianti sportivi (per prestazioni ai soci o ad altre associazioni che svolgono la stessa attività facente parte di un'unica organizzazione locale o nazionale).
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Turistiche: Gite, crociere, soggiorni, vacanze, settimane bianche ad eccezione di quelle in cui il circolo sia ente organizzatore assimilabile all'agenzia di viaggio.
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Varie: Tutti gli incassi corrisposti dai soci per le attività di cui sopra; somministrazione di bevande, dolci, caramelle, generi di caffetteria anche mediante corrispettivo corrisposto da soci e consiglieri. Contributi da Enti privati, da soci e consiglieri.
- Pagano l'IVA quale ultimo consumatore;
- Sono esentate dalle scritture contabili obbligatorie (ris.min. n° 11/189 del 22/4/1985);
- Sono esentate dalla presentazione del bilancio ad organismi esterni (al Tribunale, ecc.). Pertanto gli unici obblighi che competono loro, sono quelli di conservare per 10 anni le fatture di acquisto debitamente numerate e di richiedere il numero di codice fiscale (mettere, sia per i circoli che per le associazioni sportive, sotto la voce "natura giuridica": 12 e sotto la voce "codice attività" per le associazioni sportive il n°92624 e per i circoli il n° 91338). E'appena il caso di dire che tali attività vengono considerate non commerciali anche ai fini IRES (ex IRPEG) e che pertanto per il loro svolgimento non è richiesta neppure la denuncia dei redditi (mod. UNICO 200_ Enti non commerciali, ex mod. 760) a meno che le associazioni sportive ed i Circoli non posseggano beni fondiari (immobili) o di natura fondiaria (affitti di campi a terzi, ecc.) o di capitali (esclusi ovviamente gli interessi di c/c bancario che sono soggetti ad imposta all'origine).
- Le cessioni di beni e le prestazioni dei servizi debbono essere svolte nei confronti dei soci;
- Per la gestione de! bar l'associazione sportiva o il circolo deve essere iscritta ad un'associazione riconosciuta dal Ministero dell'Interno quale "assistenziale";
- Gli statuti debbono contenere obbligatoriamente (vedi art. 5 D.Lgs 460/97, art. 3 Legge 383/00, art. 4 Legge 128/04):
- denominazione dell'associazione contenente anche la dizione di "associazione sportiva dilettantistica" (ovviamente ciò è richiesto alle sole associazioni o circoli che svolgono prevalentemente attività sportiva).
- indicazione della sede sociale;
- finalità istituzionali (per le associazioni sportive l'attività sportiva dilettantistica compresa l'attività didattica);
- indicazione del fondo sociale;
- poteri degli organi associativi e loro durata in carica;
- mancanza di finalità lucrativa;
- oggetto e scopo non economico;
- divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione;
- obbligo di devolvere, in caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo che dovrà essere nominato con decreto interministeriale;
- disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita dell'associazione o limitazioni democratiche in funzione della scarsa partecipazione alle attività sociali (non è possibile limitare i diritti dei soci in relazione al tempo di adesione o alla frequenza per esempio della sede sociale );
- diritto di voto a tutti gli associati maggiori di età per l'approvazione e la modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi;
- principio di voto singolo ai sensi dell'art. 2532 del codice civile;
- sovranità dell'assemblea;
- Indicazione dei criteri di ammissione e di esclusione degli associati;
- obbligo di redigere ed approvare il rendiconto economico e finanziario annuale ( o bilancio se previsto dallo statuto );
- idonee forme di pubblicità ai soci delle convocazioni delle assemblee, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- intrasmissibilità della quota o contributi associativi per atto tra vivi (può però prevedersi la possibilità di subentro dell'erede in caso di morte dell'associato);
- non rivalutabilità della quota o contributi associativi;
- divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni nell'ambito della medesima Federazione o, negli Enti di promozione Sportiva, nella medesima disciplina ( anche questa clausola riguarda solo chi svolge attività sportiva ).
Attività commerciali
- Cessione di beni nuovi prodotti dalle associazioni sportive o dai circoli con lo scopo di venderli, quali le pubblicazioni (escluse quelle che sono cedute prevalentemente all'interno delle associazioni); quadri (per esempio a seguito di una mostra di pittura organizzata dall'associazione fra i propri soci); modellismo (per esempio a seguito di una gara fra soci, ecc.);
- Gestione di spacci aziendali e di mense, e di somministrazione di pasti, con esclusione per esempio della gestione del bar se l'associazione è affiliata ad associazione nazionale "riconosciuta" ed ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente sul commercio (articolo 3, comma 6, legge 287/91 e articolo 2, DPR 235 del 4.04.2001);
- Trasporto e deposito merci;
- Trasporto di persone;
- Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere o di alloggio (il D.lgs 460 esclude dalla commercialità ai soli fini IRES l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici qualora tali attività risultino complementari a quelle svolte in diretta attenzione degli scopi istituzionali e rivolta ai soci);
- Pubblicità commerciale (sponsorizzazione, ecc.);
- Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari;
- Esercizio di attività di cui all'ari. 2195 del codice civile;
- Attività industriale di produzione di beni e servizi;
- Attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- Attività bancaria e di assicurazione;
- Attività ausiliare alle precedenti;
- Attività in favore di terzi (anche se istituzionali) contro pagamento di corrispettivi.
Iter per le attività commercialiPer tali attività in linea generale l'iter da seguire è il seguente:
- Presentare domanda di inizio attività chiedendo il numero di partita IVA all'ufficio provinciale competente;
- Tenere registri acquisti, fatture e/o corrispettivi IVA sui quali vanno annotati cronologicamente tutti i movimenti;
- Eseguire le annotazioni periodiche ed effettuare il versamento IVA eventualmente a debito;
- Presentare la dichiarazione annuale IVA;
- Comunicare tutte le variazioni rispetto ai dati presentati;
- tenuta della contabilità per rilevare costi e ricavi;
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi mod. UNICO 2005 - enti non commerciali (ex mod. 760).
CIRCOLI ASSISTENZIALI - NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
1.1 I CIRCOLI PRIVATI1.1.2 LA RIFORMA DEL 2001
1.2 GARANZIE COSTITUZIONALI
CONTABILITA'
ASPETTI LEGALI, FISCALI, TRIBUTARI, AMMINISTRATIVI DEI CIRCOLI E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE(Aggiornati al 31/12/2005)
Regimi contabiliEsistono tuttavia notevoli differenziazioni nella tenuta della contabilità a seconda del volume di affari concernente l'attività considerata commerciale.Per gli enti non commerciali sono infatti previsti i seguenti regimi contabili: regime forfetario (L. n. 398/1991), regime forfetario (art. 145 del DPR 917/1986 -TUIR), regime semplificato (art. 18 DPR 600/1973), regime ordinario.A) Contabilità forfetariaA seguito dell'emanazione del D.Lgs. 460/97 gli enti non commerciali dal 1° gennaio 1998 sono ammessi alla determinazione del reddito in maniera forfetaria, cioè applicando al totale dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività per scaglioni ed a seconda dell'appartenenza del ricavo ad attività di prestazione di servizi o altro nella seguente misura:1. per le attività di prestazione di servizi si applica il 15% fino a € 15.493,71; da tale cifra a 309.874,14 € si applica il 25%;
2. per le altre attività quali le cessioni di beni ecc: fino a € 25.822,84 si applica il 10%; oltre e fino a 516.456,14 si applica il 15% (art. 146 TUIR).Lo stesso articolo 145 del TUIR specifica chiaramente (comma 1) che le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, le pro-loco (dal 2003 anche le società di capitali e le cooperative che svolgono attività sportiva dilettantistica e dal 2005 anche corali, bande musicali ecc. le quali ultime peraltro se organizzate in associazioni senza scopo di lucro rientravano già dal 1992 nella suddetta disciplina), possono continuare ad operare secondo le norme stabilite dalla legge 16 dicembre 1991 n° 398.In conseguenza nel caso questi soggetti non superino nell'anno 250 mila euro di proventi al netto di IVA, (ed a seguito dell'emanazione della Legge n° 289 del 27/12/02 art. 90,ciò vale anche per società ecc,) può usufruire delle nonne contenute nella legge 16 dicembre 1991 n°.398 inizialmente prevista per le associazioni sportive ed estesa con Legge 66/92, (articolo 9-bis) a tutti gli enti associarvi senza scopo di lucro ed alle pro-loco. Per il calcolo del suddetto limite, individuato in base al principio di cassa, occorre tener conto:- dei ricavi da attività commerciale (reddito d'impresa - art. 85 TUIR);- delle sopravvenienze attive (art. 88 TUIR);- di contributi pubblici erogati per l'esercizio dell'attività commerciale. Le società di capitali (SpA ed SrL) e le cooperative per accedere alla contabilità prevista dalla legge 398/91 debbono inserire obbligatoriamente nei loro statuti la mancanza di scopo di lucro, l'impegno a svolgere attività sportiva dilettantistica, l'impegno a reinvestire gli eventuali utili nell'attività sportiva dilettantistica e l'impegno a devolvere a strutture similari, in caso di scioglimento, i propri beni.Tale normativa prevede in sintesi: 1) possibilità di optare (con lettera raccomandata alla competente Agenzia delle Entrate ed alla SIAE di zona) per la disciplina di cui alla Legge 398/91 che semplifica gli adempimenti, perché esonera dagli obblighi di una contabilità altrimenti complessa (salvo conservazione copie fatture emesse e ricevute). Si utilizza infatti solo il prospetto riepilogativo di cui al DM 11/02/97, con versamento trimestrale IVA ed eventuale imposta sugli spettacoli attraverso il versamento in banca (mod. F24) con le modalità di cui all'articolo 74 comma 6 del DPR 633/72; 2) utilizzo della disciplina forfetaria anche ai fini IRES e IRAP, basandosi su un coefficiente di redditività del 3% calcolato sul totale dei proventi di natura commerciale. In sostanza l'associazione sportiva, (e/o il circolo, e/o la società sportiva) dovrà versare ai fini IRES il 33% del 3% di quanto incassato (ignorando quindi le spese sostenute ma anche la relativa documentazione), ai fini IRAP il 4,25% sempre del 3% ed infine ai fini IVA il 50% dell'IVA dovuta (90% per le sponsorizzazioni).L' opzione per il regime forfetario è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi, ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un quinquennio (art. 145 TUIR)L'associazione sportiva, il circolo, la società sportiva di capitali e la cooperativa sono esonerate dal rilascio di scontrino e/o ricevuta fiscale (art. 12, comma 3, del DL. 30/12/1991 N° 417) A seguito dell'emanazione della legge 342/00, per le associazioni sportive che hanno optato per la legge 398/91, viene confermato che non concorrono alla formazione del reddito i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali in non più di due iniziative all'anno e per un intròito non superiore a 51.647,00 euro.Il D.Lgs. 460/97 (art. 4, comma 1), fatto salvo quanto contenuto nella Legge 398/91, prevede, nel caso si superino i 250 mila euro di incasso per le attività che non siano prestazioni di servizio, la possibilità di continuare, dal primo giorno del mese successivo, con la contabilità semplificata, ordinaria o con la contabilità forfetaria fino a 516.470 euro: in questo caso la redditività non è più il 3% ma il 15%.L'associazione (o società o cooperativa) non potrà applicare nell'anno successivo la disciplina di cui alla legge 398/91.
B) Contabilità semplificataLe associazioni sportive e le società che non optano per la contabilità forfetaria e che esercitano attività che non superano i 309.874 euro di volume d'affari all'anno per prestazione di servizi e 516.457 euro per le altre attività, possono accedere alla cosiddetta contabilità semplificata. Tale regime contempla pochi e semplici adempimenti.I soggetti in regime di contabilità semplificata debbono infatti tenere solamente i registri IVA. Sul registro IVA dei corrispettivi e/o fatture emesse, vanno registrati tutti gli incassi relativi alle attività commerciali: i primi dopo l'ultimo giorno festivo successivo all'incasso e i secondi entro 15 gg. Dalla data dell'emissione.Sul registro IVA acquisito vanno annotate tutte le spese, anche quelle non IVA, cronologicamente ed entro i seguenti termini:• Per quelle IVA entro il mese successivo al ricevimento;• Non IVA entro 60 gg. dall'effettuazione dell'operazione;• Le annotazioni rimanenze e le scritture rettificative debbono essere fatte entro il terminedella dichiarazione dei redditi.A fine anno, oltre alla denuncia IVA, l'associazione sportiva, è tenuta a presentare con la dichiarazione dei redditi, il prospetto dei costi e dei ricavi, senza quindi l'obbligo di predisposizione del bilancio (ciò non esime ovviamente dalla presentazione ai soci del già citato rendiconto economico e finanziario o bilancio).Se l'associazione sportiva o la società svolge più attività commerciali contemporaneamente deve tenere i libri IVA analitici.C) Contabilità ordinariaCon ricavi commerciali per attività di prestazione di servizi superiori a 309.874 euro (e per le altre attività superiori a 516.457 euro) le associazioni e le società debbono obbligatoriamente adottare la c.d. contabilità ordinaria e conseguentemente tenere tutte le scritture obbligatorie previste dal Codice Civile, cioè il registro delle fatture emesse, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, il libro giornale, il libro degli inventari, ecc.Tutte le scritture debbono essere conservate per almeno 10 anni dalla data dell'ultima registrazione; per eguale periodo debbono essere conservate lettere, copie, fatture, ecc. Debbono infine essere tenute tutte quelle scritture ausiliarie per rilevare il patrimonio, il registro dei beni ammortizzabili, quando ne ricorrano i presupposti, i registri IVA ed infine, se vi sono dipendenti,il libro paga e matricola. Sul libro giornale vanno registrate cronologicamente le operazioni contabili entro 60 giorni.Il libro giornale non deve più essere preventivamente bollato e vidimato prima dell'uso (art. 8 L. 18 ottobre 2001 n° 383); le sue pagine debbono però essere numerate progressivamente prima della loro utilizzazione e per ciascun anno, con l'indicazione pagina per pagina, dell'anno cui si riferisce (ad esempio per l'anno 2006: 2006/1-2006/2 ecc.)Le vidimazioni, sempre comunque possibili, sono apposte dall'Ufficio del registro o da un notaio. Il libro inventari, anch'esso ne bollato ne obbligatoriamente vidimato, deve contenere l'inventario delle attività e delle passività della società, dell'associazione sportiva e/o del circolo. Il libro cespiti ammortizzabili deve contenere i dati di tutti i beni strumentali (relativi all'attività commerciale) raggruppati per categorie omogenee (ad esempio, autoveicoli, macchine ufficio, impianti, ecc.). Di tali beni devono venire indicate le quote di ammortamento annuali. I libri IVA debbono contenere i dati relativi alle fatture emesse (libro IVA clienti) e quelle ricevute (libro IVA fornitori o acquisti). Alle associazioni che adottano il regime ordinario si applicano le disposizioni contenute nel DPR 633/72; La possibilità di optare per la contabilità ordinaria è concessa anche alle associazioni non obbligate a tale regime per cui alcune vi accedono; ciò per evitare noiose ispezioni e controlli che sono più rari data la maggiore trasparenza, ma anche complessità, che il suddetto regime comporta. Proprio a causa di questa complessità delle operazioni contabili e fiscali, è consigliabile che i dirigenti delle associazioni sportive e/o dei circoli ed a maggior ragione delle società, si avvalgano di consulenze di esperti in materia.Imposta sul valore aggiunto (TVA). Anche ai circoli ed alle associazioni sportive è data la facoltà di detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati nell'esercizio di attività commerciali indipendentemente dal regime di contabilità adottato.La legge (DPR 633/72) detta le seguenti condizioni per ottenere le detrazioni:l'attività commerciale deve essere gestita con contabilità separata da quella istituzionale;la contabilità deve essere conforme alle disposizioni in materia di corretta tenuta delle scritture contabili;le "pezze giustificative" (fatture ricevute ecc.) devono essere fiscalmente valide;la contabilità obbligatoria per legge, qualora beni e servizi (personale, telefono, affitti corrente elettrica ecc,) vengano usati promiscuamente, deve essere estesa alla attività istituzionale e deve essere trasparente e comprensibile. Anzi, per quanto possibile è bene distinguere le spese inerenti l'una e l'altra in quanto può essere detratta solo l'IVA inerente all'attività commerciale e lo scorporo delle spese promiscue è sempre soggetto a critiche in quanto manca per legge un criterio oggettivo di ripartizione per cui occorre affidarsi al buonsenso. L'IVA, da versare mensilmente o trimestralmente, va calcolata - tranne che quella afferente alla contabilità opzionata - sulla differenza fra quella dei corrispettivi e quella sugli acquisti ed ovviamente può risultare a debito o a credito.Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) - D.lgs 15/12/1997 n° 446.Il Consiglio dei Ministri ha approvato nel dicembre 1997 il decreto sull'imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale.Il Decreto prevede che anche i circoli, le associazioni sportive e le società siano assoggettate all'imposta (art. 3 comma 1 lettera e) e che l'aliquota sia pari al 4,25%. La base imponibile, definita per le nostre associazioni dall'art. 10 commi 1 e 2, è la seguente:a) Per chi svolge esclusivamente attività non commerciale è determinata in un importo pari alla sommatoria dell'ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente e assimilate a quello del lavoro dipendente, e dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative ed autonome occasionali. A tale importo per le società e per le associazioni sportive dilettantistiche non vanno aggiunte le indennità, i premi ed i rimborsi corrisposte ai sensi dell'ari 37 della legge n°342/00 (vedi comma 10, art. 90, Legge 289/02).b) Per chi svolge anche attività commerciali è quella relativa alla differenza dei componenti positivi del reddito e quelli negativi (art. 5 comma 2). Per le associazioni, i circoli e le società che hanno optato per il regime forfetario (Legge 398/91 o D.lgs 460/97) la base imponibile è pari al 3% (o al 15%) dei proventi da attività commerciale.c) Per chi svolge attività commerciale ed ha personale dipendente o si avvale di collaborazioni, la base imponibile è la sommatoria di a)+b).I soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione in concomitanza con la denuncia dei redditi. Ovviamente non sono tenuti alla dichiarazione le associazioni sportive, i circoli e le società che non svolgono attività commerciale e non elargiscono ne retribuzioni, ne compensi, salvo quelli previsti dall'ari 25 Legge 133/99 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art 67 lettera m) del TUIR. (redditi diversi).Il decreto IRAP abolisce (art. 36) i seguenti tributi:• Contributi per il servizio sanitario nazionale;• Imposta locale sui redditi (ILOR);• Imposta comunale per l'esercizio d'impresa, arti e professioni (ICIAP);• La tassa per l'attribuzione della partita IVA;• La tassa sulle concessioni comunali per alcolici (art. 51).Per le associazioni ed i circoli che detengono o somministrano alimenti e bevande anche alcoliche (bar, spacci, mense) è comunque necessaria a fine anno una comunicazione al Comune di "prosecuzione di attività" contenente inoltre la dichiarazione che è stata rinnovata l'adesione all'associazione nazionale riconosciuta quale assistenziale dal Ministero dell'Interno.
Conservazione e prescrizione dei documenti amministrativi degli enti no profit
Le disposizioni di legge vigenti indicano i tempi ed i modi di conservazione dei documenti contabili delle associazioniLa fine del 2013, così come la fine di ogni anno, indica il termine di conservazione dei documenti di un determinato periodo.
Esistono due distinti termini di conservazione dei documenti:
- Civilistici
- Fiscali
Ai fini civilistici l’art. 2220 del Codice Civile stabilisce che i documenti devono essere conservati per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione.Il suddetto termine si riferisce al Libro Giornale, Libro Inventari, fatture, corrispondenza. Anche se il suddetto articolo si riferisce agli imprenditori, per prudenza è bene che anche gli enti no profit rispettino la conservazione decennale. Tuttavia vi sono dei documenti che è obbligatorio conservare anche oltre i 10 anni quali ad esempio:
- Atto Costitutivo e Statuto
- Certificato di attribuzione C.F. e P. IVA ed opzione per la Legge 398/91
- Rogiti relativi ad immobili
- Copia fatture di cespiti indicati nel Libro cespiti ed attualmente in uso
- Libri sociali obbligatori (Soci – Assemblee – Consiglio Direttivo)
- Atto di iscrizione al Registro delle APS
- Documentazione di iscrizione al REA
- Autorizzazioni sanitarie e documentazione per licenze circolistiche
- Autorizzazione giochi leciti
- Tutta la documentazione relativa all’agevolazione fiscale del 36% - 41% - 55%
- Modello EAS
Ai fini fiscali la legge stabilisce che i documenti contabili e fiscali vanno conservati per 4 anni. I 4 anni decorrono dal 31.12 dell’anno in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi, se dovuta. Se la dichiarazione è stata omessa il termine aumenta a 5 anni. Quindi per le associazioni con esercizio solare coincidente con l’anno solare il 31.12.2013 è terminato l’obbligo di conservazione dei documenti relativi all’anno 2007. In presenza di un reato tributario il termine dei 4 e 5 anni si raddoppia. In relazione ai modi di conservazione l’art. 2220 del Codice Civile stabilisce che i documenti possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini.
Conservazione dei documenti contabili
In questo numero intendiamo fornire alcune indicazioni utili per una corretta tenuta della documentazione contabile e per meglio affrontare la situazione in caso di controlli da parte degli Enti preposti. Nel precedente numero abbiamo indicato i documenti che devono sempre essere conservati mentre in questo numero forniamo un elenco indicativo e non esaustivo di documenti che devono essere tenuti presso il luogo da voi indicato per la conservazione
- Bilanci dal 2008 in poi
- Dichiarazioni dei redditi, IRAP – IVA e Mod. 770 dal 2008 in poi
- Registri IVA dal 2008 in poi
- Libro giornale, inventari, cespiti ammortizzabili, mastrini contabili (per le associazioni in contabilità ordinaria)
- Originali di licenze e/o autorizzazioni con particolare riferimento a quelle che devono essere esposte al pubblico
- Copia dei contratti registrati
- Copia dei contratti e convenzioni stipulati con Enti Pubblici
- Copia dei contratti pubblicitari
- Documentazione (periodicamente aggiornata) relativa alle norme igieniche dei prodotti alimentari che va sotto il nome di HACCP
- Copia dei contratti di affitto o convenzioni relativi alla disponibilità dei locali ove è situata la sede sociale
- Originali della documentazione contabile, suddivisa per anno dal 2008 in poi (devono essere conservate le fatture, ricevute, gli scontrini fiscali, le ricevute fiscali, i rimborsi spese ed ogni altro documento di spesa; le copie delle ricevute rilasciate ai soci ed ai tesserati, gli estratti conti bancari e le relative contabili, le eventuali prime note di contabilità, gli eventuali registri di contabilità, i Mod. F24 pagati). Ricordiamo che i documenti relativi all’attività commerciale devono essere conservati e numerati separatamente da quelli dell’attività istituzionale.
- Tabelle indicanti “VIETATO FUMARE” esposte nei vari locali e indicanti il responsabile
- Certificato di affiliazione allo CSEN
- Privacy: devono essere disponibili tutte le autorizzazioni dei Soci o tesserati all’uso dei propri dati personali; devono essere disponibili tutte le delibere del Consiglio Direttivo e gli atti di nomina degli addetti al trattamento dei dati personali unitamente alle istruzioni di comportamento da parte dei vari addetti ed alle linee guida
- Copia della corrispondenza
- Per i circoli con personale dipendente consigliamo di rivolgersi al proprio consulente del lavoro per individuare quali documenti conservare, unitamente ai tempi e modi di conservazione. Oltre ai suddetti documenti le associazioni sportive dilettantistiche devono conservare:
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- Certificato di iscrizione al Registro CONI
- Copia dei documenti di rimborso pagati ad atleti, allenatori, istruttori e collaboratori suddivisi per anno dal 2008 in poi
- Copia delle certificazioni rilasciate ogni anno dal 2008 in poi ad atleti, allenatori, istruttori e collaboratori.
L’Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 1/E del 10.01.2013 ha fornito chiarimenti in materia di numerazione delle fatture emesse, precisando quanto segue: a decorrere dal 1 gennaio 2013 può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal n. 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività. La numerazione progressiva dal 01.01.2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare ( n. 1 n. 2 oppure n. 1/2013 o 2013/1). La risoluzione nulla dice in materia di fatture ricevute e pertanto si continuerà con la numerazione progressiva per anno solare.
AMMINISTRAZIONE
L'AMMINISTRAZIONE DEI CIRCOLI E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Libri socialiPer libri obbligatori si intendono libri inerenti all'attività di circoli ed associazioni sportive che vengono considerate commerciali (gestione di mense, sponsorizzazione, ecc.). La normativa attuale, in effetti, non prevede per le attività istituzionali l'obbligo della tenuta dei libri contabili o particolari norme per la loro compilazione, limitandosi invece a prevedere l'obbligo di una contabilità ed un rendiconto separati da quello istituzionale oltre che per le attività commerciali, anche per le attività in cui vi è contributo pubblico e per le attività di raccolte pubbliche. Questi soggetti, quindi, dovranno tenere da una parte i libri e le scritture ove annotare i fatti istituzionali (incasso quote associative, liberalità, ecc.) e, dall'altra le scritture obbligatorie. Il rendiconto per le attività in cui vi è un contributo pubblico e quello di raccolte pubbliche, deve essere fatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e deve essere accompagnato da una relazione illustrativa in modo che risultino chiare e trasparenti entrate e spese per ciascuna attività. Non avere l'obbligo della tenuta dei libri contabili ufficiali non vuole significare affatto che il gruppo dirigente dell'associazione sportiva sia dispensato dal tenere quei libri sociali che permettono all'associazione di vivere una corretta vita democratica ed un efficace funzionamento amministrativo-contabile. Se i libri contabili vidimati dagli uffici competenti sono necessari per non incorrere in sanzioni pecuniarie e penali, i libri interni (raccolta dei verbali delle assemblee dei soci, raccolta dei verbali del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Sindaci, prima nota cassa, libro di carico e scarico, giornale mastro, ecc.) vanno tenuti in ossequio a quei principi di rettitudine e di chiarezza che debbono esercitare coloro che amministrano i beni comuni. Ipotizzando un'associazione sportiva o un circolo medio - grande (per le associazioni sportive minori il ragionamento è certamente più semplice), diamo di seguito alcune indicazioni generali.Indirizzi di organizzazione contabileLa contabilità che i circoli e le associazioni sportive devono tenere è rivolta a:
- Mettere in evidenza mediante classificazioni e registrazioni, le variazioni che si verificano negli elementi patrimoniali per effetto della gestione;
- Rendere possibile il controllo dell'operato dei consegnatari, di seguire il movimento del denaro o delle merci e di quello dei debiti e dei crediti;
- Fornire tempestivamente e periodicamente agli amministratori ogni elemento atto a stabilire lo stato della situazione economica e patrimoniale;
- Fornire i dati per là compilazione dei bilanci di fine anno, con particolare riferimento a quelle attività considerate commerciali. Per tali attività la contabilità deve essere separata da quella delle attività non commerciali.
Regolarità delle scritture contabiliLa regolarità delle scritture contabili è indice della serietà e dell'efficienza organizzativadell'associazione. La contabilità irregolare — o non esatta — è invece, indice della scarsa funzionalità dell'associazione, limita il controllo degli organismi sociali, desta sospetti, favorisce irregolarità di varie specie, turba la fiducia del corpo sociale e falsa la realtà.
SpesePer un retto andamento amministrativo del circolo e/o dell'associazione sportiva occorre disciplinare in un primo luogo il meccanismo degli acquisti e delle spese. Ogni spesa deve passare attraverso tre fasi: impegno - accertamento - pagamento. L'impegno deve essere preso legittimamente da chi ne ha la facoltà e con la procedura stabilita dallo Statuto o dai regolamenti interni: tali impegni devono essere presi solo entro i limiti deliberali a norma statutaria e regolamentare.L'accertamento della spesa consiste nella verifica che il prodotto o il servizio acquistato corrisponda per qualità e quantità a quello commissionato e che la fatturazione sia avvenuta secondo i patti convenuti (prezzo - data di pagamento - tempo e luogo di consegna - esattezza dei conteggi - ecc.). Il pagamento deve essere ugualmente autorizzato dopo i suddetti controlli da chi ne ha i poteri.La Legge 342/00 introduce la necessità di una documentazione di tipo bancario o postale e per. Le operazioni inerenti all'attività istituzionale svolta dalle associazioni sportive (ma non per i circoli) per i proventi dalle stesse percepiti o corrisposti a qualsiasi titolo, per importi superiori a € 6.516,47.
InventarioL'inventario viene redatto all'inizio dell'attività dell'associazione e successivamente ogni anno. Esso deve contenere l'indicazione del valore di attività e/o passività. L'inventario si chiude con il rendiconto economico e finanziario o con il bilancio d'esercizio in questo caso composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale (che dimostra l'impegno del capitale sociale conseguito e/o le perdite subite).Come abbiamo già visto il rendiconto, o bilancio, va redatto e presentato all'assemblea ogni anno entro la data fissata dallo Statuto. La valutazione dell'attività e della passività rappresenta un'operazione delicata e importante; infatti, mutando il criterio di valutazione (ossia cambiando i valori dell'inventario, un bilancio attivo può divenire passivo e viceversa). Il bilancio è un prospetto - bilanciante - dove si riassumono in poche voci tutte le attività e le passività inventariate e dove l'importo delle attività corrisponde esattamente (bilancio) a quello delle passività.
Bilancio preventivoII preventivo di esercizio consente di determinare anticipatamente il costo di uno o di vari servizi o attività, e di rendersi conto dei termini tecnico-economici entro i quali potranno effettuarsi. Esso consente inoltre il controllo dei costi e l'accantonamento tempestivo delle spese da liquidare, cioè quelle spese che maturano nel tempo ma che si manifesteranno in oneri reali soltanto periodicamente e occasionalmente, anche a distanza di anni (ad esempio deperimenti che esigono riparazioni, ammortamenti, indennità di fine rapporto di lavoro, ecc.).
Bilancio consuntivo (o più propriamente rendiconto economico e finanziario)
Il bilancio consuntivo, che statutariamente può riferirsi sia all'anno solare, che all'anno sociale, è un documento che il consiglio direttivo e il collegio sindacale (ove esista) presentano all'assemblea per fornire ai soci i fatti amministrativi e il risultato della gestione dell'associazione. Dal bilancio si può anche rilevare se c'è equilibrio finanziario fra gli elementi patrimoniali e trarre quei dati statistici che siano di indicazione e guida per l'avvenire. Il Bilancio consuntivo - anche se riferito alle sole attività istituzionali - e la documentazione ad esso inerente, deve essere conservato per dieci anni.
Compilazione del bilancioIl bilancio consuntivo si compone di due prospetti e di una relazione, e precisamente:1) Situazione patrimoniale, che indica tutte le attività e le passività che formano lo stato patrimoniale al giorno indicato (chiusura di esercizio che in genere è il 31 dicembre di. ogni anno), la cui differenza aritmetica è rappresentata, tolto il capitale o le riserve, dall'utile o dalla perdita dell'esercizio;2) Conto profitti e perdite (o costi e ricavi), che indica come la gestione si è svolta durante l'esercizio. Esso rappresenta la vita economica dell'associazione sportiva e/o del circolo e indica come si è giunti all'utile o alla perdita risultante dalla situazione patrimoniale;3) Relazione del consiglio direttivo con la quale si illustra in maniera critica e reale il bilancio. Per quanto riguarda la relazione occorre tenere presente che le cifre del bilancio e quelle relative ai risultati economici raggiunti, non sempre sono così significative e chiare da illustrare anche ai non esperti la reale consistenza patrimoniale dell'associazione sportiva e come si è svolto l'andamento della gestione.Pertanto, affinché l'interpretazione del bilancio sia alla portata di tutti, occorre che nella relazione si spieghino le cifre impostate all'attivo o al passivo, soffermandosi in particolar modo sulle differenze esistenti rispetto alla situazione patrimoniale del precedente esercizio. Inoltre la relazione deve spiegare in maniera chiara e comprensibile l'andamento della gestione in tutti quegli aspetti che possono mettere in luce i fatti salienti verificatisi durante la gestione stessa, i provvedimenti presi in conseguenza di tali fatti e i risultati raggiunti con tali provvedimenti. Deve essere ben chiaro che tali risultati - per un'associazione - non si devono limitare solo a quelli di carattere economico, ma estendersi ed investire la funzione sociale che sta alla base del circolo, della stessa associazione sportiva e cioè alla qualità e alla quantità delle iniziative prese o servizi effettuati per il soddisfacimento delle esigenze scaturite dal corpo sociale.
FISCO E TRIBUTI
Versamenti di natura pubblicitaria:Le imprese che erogano fino a 200.000 euro annue a società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività nei settori giovanili possono considerare questi versamenti spese di pubblicità e tale importo può essere dedotto interamente dal reddito imponibile delle spese (comma 8, art. 90 Legge 289/02).Bolla di accompagno:quando l'associazione sportiva o il circolo deve trasportare o spedire beni ed attrezzature per l'esercizio dell'attività propria, occorre che il materiale sia accompagnato da una dichiarazione di esonero firmata dal Presidente.
Imposta sulle manifestazioni sportive:è dovuta (vedi art. 24 DPR 640 del 26/10/1972 — così come modificato dal DL 26/02/99 n° 60) e si paga a mezzo modello F 24.Imposta sui premi e sulle vincite:non è più dovuta se il premio è assegnato da associazioni sportive o società sportive dilettantistiche per ragioni sportive (anche a non residenti) e se il suo ammontare è pari o inferiore a 7.500 euro; l'ammontare del premio non deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi del percipiente.L'imposta è invece dovuta per premi extra-sportivi (20%) assegnati da associazioni culturali ricreative ecc, ad eccezione di quelli erogati da cori amatoriali, bande e associazioni filodrammatiche (comma 253, L. 30/12/2004 n° 311- Finanziaria 2005) che seguono le norme delle associazioni e società sportive. In quest'ultimo caso se il premio è superiore a 7500 euro l'importo eccedente a tale cifra è soggetto a ritenuta seppure a titolo d'imposta.Imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni:
non è dovuta da circoli e associazioni sportive per targhe o simili apposte per l'indicazione della sede sociale (art. 17, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 15/11 1993 n° 507), ne per volantini, ecc., distribuiti a propria cura; mentre è dovuta nella misura del 50% ,anche se portano manchette pubblicitarie (ris. del Ministero delle Finanze N° 3/3360 del 12/8/1997) per manifesti, ecc., anche se l'affissione avviene a cura del circolo o dell'associazione sportiva ( art 16, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 507/97).Ritenute sui contributi pubblici e privati:
i contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva a favore di circoli, associazioni e società sportive non sono soggetti a ritenuta d'acconto (del 4%). Tali contributi non sono soggetti a ritenuta anche se erogati da enti pubblici qualora il circolo o l'associazione sportiva esercitino attività non considerate commerciali, mentre è dovuta se esercitano anche una sola delle attività commerciali, elencate nel comma .... dell'articolo 148 del TUIR (art. 28 comma 2 - DPR 600/73). Rimangono invece soggetti a ritenuta d'acconto i contributi (esclusi quelli erogati per l'acquisto di beni strumentali) corrisposti da Regioni, Province; Comuni ed altri enti pubblici a società sportive di capitali e cooperative in quanto la nonna (art. 28 DPR 600/73) sulle ritenute si riferisce espressamente ai contributi alle "imprese" quali sono appunto le società di capitali e le cooperative.Tasse Concessioni Comunali:sono state abolite dall'IRAP. Non sono dovute nemmeno le tasse di concessione comunale per frigoriferi, apparecchi televisivi, flipper, biliardini, eco.Tasse su pesi e misure:(bilance, misuratori, ecc.) non sono dovute.Imposta UTF:non è più dovuta dalle associazioni anche se somministrano, detengono o vendono (asporto) bottiglie sigillate; è invece necessario dotarsi della licenza che va richiesta, su carta libera, all'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio con allegati: 1 marca da bollo, una autocertificazione in cui si dichiara che non si sono subite condanne (contrabbando di alcolici, ecc.) e fotocopia del documento di identità del richiedente.Imposta Comunale per l'esercizio di imprese, di arri e professioni (ICIAP):non più è dovuta.Imposta ridotta per gas metano:le strutture associative (circoli, associazioni, ONLUS ecc.) che non hanno scopo di lucro e svolgono la propria attività nel campo sportivo dilettantistico possono accedere alla riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano (D.Lgs. 26/10/1995 n° 504) in impianti sportivi e loro pertinenze. Infatti, a seguito dell'emanazione di una circolare delle dogane del 2000 (cir. N° 64/D del 3 aprile 2000), è stato chiarito che l'applicazione della agevolazione prevista per il riscaldamento degli impianti industriali è anche applicabile non solo agli impianti sportivi, ma anche a tutte quelle strutture (docce, locali adibiti a spogliatoi, uffici amministrativi ecc.)annesse agli impianti stessi anche qualora questi ultimi, per la loro natura, non siano soggetti al riscaldamento (campi da tennis, da calcio ecc.).Per poter accedere alla particolare aliquota di accisa prevista dalla legge citata, il rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica (a parere di chi scrive anche degli altri soggetti elencati dalla legge 289/02 e 128/04 e cioè società e cooperative) dovrà inoltrare alla società erogatrice del combustibile apposita domanda di riduzione dell'imposta specificando, ai sensi dell' art. 47 del DPR 28/12/2000 n° 445, che l'associazione non ha scopo di lucro e che svolge attività sportiva dilettantistica., Occorre anche allegare alla domanda fotocopia di documento d'identità del legale rappresentante ed una serie di documenti (statuto, planimetria dei locali, ultima fattura ecc.) che saprà certamente precisare la società erogatrice del combustibile che con ogni probabilità avrà anche elaborato un apposito modulo di domanda con tutte le indicazioni necessarie.
Imposta Comunale sugli Immobili (ICI):non è dovuta (DL504/1992 - art. 7 lettera i), se la sede è di proprietà dell'associazione o circolo; se è concessa in comodato gratuito o in affitto la valutazione è lasciata ai singoli comuni.
Minimun tax:non soggetta (DPR 917/86 art. 79 comma 6 bis).
Imposta di bollo:sulle ricevute di importo superiore a 77,47 euro va apposta una marca da bollo da 1,81 euro. Sono esentate dall'imposta di bollo le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva (non le società e le associazioni sportive) gli atti, documenti, istanze contratti, copie (anche se dichiarate conformi), estratti, certificazioni, dichiarazioni ed attestazioni (art. 90, comma 6 della legge 289/02).
Abbonamenti RAI:se nella sede vi sono radio e TV occorre pagare il canone radio (per il 2005 = € 26,15) e/o televisione (€ 177,80). Le associazioni sportive ed i circoli che installano per la prima volta un apparecchio radio e/o televisivo dovranno richiedere l'abbonamento speciale RAI compilando ed inviando l'apposito formulario predisposto dalla RA1 sul sito www.rai.it .L'importo dell'abbonamento è proporzionale ai mesi di utilizzo dello strumento.
Tassa di concessione governativa:Oltre al canone le associazioni sono soggette al pagamento della tassa di concessione governativa per radio (€ 0,52) e per TV (€ 4,13) da effettuare con versamento sul c/c postale 8003, intestato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 2 - causale "tassa di concessione governativa". Sono escluse dalla tassa di cc.gg. le associazioni sportive (art. 90, comma 7 legge 289/02).Diritti d'autore: oltre all'abbonamento radio e TV va versata alla SIAE la quota per i diritti d'autore (vedi l'accordo che quasi tutte le associazioni "riconosciute" hanno stipulato con la SIAE).Imposta intrattenimenti (DPR 640/99 e successive modificazioni):L'imposta sugli intrattenimenti è dovuta da circoli ed associazioni sportive ed è pari all'8% dell'imponibile sulle esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti musicali, vocali o strumentali e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata superiore al 50% dell'orario complessivo di apertura in funzione dell'intrattenimento.
PUBBLICITA'
1.9 INDICI DI PUBBLICITÀ: ATTI AD INDIVIDUARE IL CARATTERE IMPRENDITORIALE DELL'ATTIVITÀ'
1.10 INTERNET E I CIRCOLI
CERTIFICATI MEDICI
D.M. 28 febbraio 1983 (Ministero della Sanità)
Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica (G.U. 15.3.1983, n. 72)
Ministro della Sanità
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale:
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che, all'art. 5 ultimo comma, attribuisce al Ministero della sanità il compito di stabilire i criteri tecnici generali per i controlli sanitari dell'attività sportiva;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, relativo all'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, relativo all'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982 che stabilisce <<Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica";
Considerata la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 5 dei precitato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge n. 33/80, i criteri tecnici generali in base ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive, per la parte relativa alle attività non agonistiche;
Sentita la apposita commissione istituita con decreto del Ministro della sanità 8 maggio 1981;
Decreta:
Art. 1. Ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti dì promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi della gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale.
Art. 2. Ai fini della pratica delle attività sportive non agonistiche i soggetti di cui al precedente art. 1 devono sottoporsi, preventivamente e con periodicità annuale, a visita medica intesa ad accertare il loro stato di buona salute.
In caso di motivato sospetto clinico, il medico ha facoltà di richiedere accertamenti specialistici integrativi, rivolgendosi anche al personale sanitario e alle strutture di cui all'art. 5, ultimo comma della legge n. 33/80.
La certificazione di stato di buona salute riscontrato all'atto della visita medica deve essere redatta in conformità al modello di cui all'allegato I.
Art. 3. La certificazione di cui al precedente art. 2 è rilasciata ai propri assistiti dai medici di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di libera scelta, a sensi dell'art. 23 dei rispettivi accordi collettivi vigenti.
Art. 4. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Decreto Balduzzi
Semplificata la normativa sulla certificazione medica per l'attività sportiva non agonistica
Un emendamento inserito nel cosiddetto "decreto del fare". Ha modificato il "decreto Balduzzi" riportando, nella sostanza, la situazione dei certificati medici a quella antecedente l'emanazione del decreto, questo il testo: "Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e SSN di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, viene abrogato l'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria e amatoriale previsto dall'art.7, comma 11, del DL 158 del 2012, e dal conseguente Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, GU n.169 del 20-07-2013. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se questi ultimi necessitano di ulteriori accertamenti come l'ECG".
Sicurezza sul lavoro: Minori incombenze
Con la legge 98/2013, Art, 32 è stato apportato un importante emendamento all'Art. 3, comma 12-Bis del D.Lgs 81/2008 prevedendo che ai volontari - intesi come soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente ed a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni sportive dilettantistiche - nonché a tutti coloro i quali percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) TUIR si applichino le disposizioni dettate dall'art. 21 del d.lgs. 81 citato e cioè : a volontari e collaboratori ex art.
67 TUIR (regime dei c.d. € 7.500) non si ritengono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 26 e 28 del decreto relative alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) pure oggetto di semplificazioni.
DEFIBRILLATORI
SI DESIDERA RICORDARE A TUTTE LE AFFILIATE CHE IL TERMINE OBBLIGATORIO PER DOTARSI DI DEFIBRILLATORI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA E' DI TRENTA MESI ( A DECORRERE DAL 20\07\2013).
QUINDI, Al MOMENTO, SI CONSIGLIA DI NON PROCEDERE AD ACQUISTI AFFRETTATI DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE. L'ENTE STA VALUTANDO LA SITUAZIONE PER POTER EVENTUALMENTE OFFRIRE ALLE ASSOCIAZIONI CONDIZIONI DI ACQUISTO FAVOREVOLI CON APPOSITE CONVENZIONI CHE RIGUARDINO ANCHE LA INDISPENSABILE E CERTIFICATA FORMAZIONE ALL'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI.
PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE ALL'ACQUISTO CONTATTARE IL COMITATO.
SPETTACOLI
ASPETTI LEGALI, FISCALI, TRIBUTARI, AMMINISTRATIVI DEI CIRCOLI E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE(Aggiornati al 31/12/2005)Altre norme fiscali e tributarie d'interesse delle associazioni sportiveLiberalità:L'art. 90, comma 9) della legge 289/02 consente alle persone fisiche di detrarsi dal reddito il 19% per le erogazioni liberali concesse alle associazioni sportive e/o società tino ad un massimo di 1.500 euro per ogni periodo d'imposta (art. 15, lett. i-ter del TUIR) Tali cifre vengono elevate a 2.065 euro per le persone fisiche e a 1.549 euro per le imprese se erogate a circoli e associazioni sportive affiliate ad associazioni di promozione sociale (L. 383/00). La possibilità di detrarsi dal reddito le erogazioni liberali è subordinata alle modalità di versamento delle somme erogate che debbono essere fatte obbligatoriamente attraverso conti correnti postali o bancari e comunque con modalità rintracciabili, ed intestati alla società od associazione. Lo stesso comma 9) abroga la possibilità di detrarsi le erogazioni liberali effettuate dai titolari di reddito d'impresa, a favore dei quali sono state introdotte agevolazioni sulle spese pubblicitarie (comma 8, art. 90, legge 289/02).
Versamenti di natura pubblicitaria:Le imprese che erogano fino a 200.000 euro annue a società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività nei settori giovanili possono considerare questi versamenti spese di pubblicità e tale importo può essere dedotto interamente dal reddito imponibile delle spese (comma 8, art. 90 Legge 289/02).Bolla di accompagno:quando l'associazione sportiva o il circolo deve trasportare o spedire beni ed attrezzature per l'esercizio dell'attività propria, occorre che il materiale sia accompagnato da una dichiarazione di esonero firmata dal Presidente.
Imposta sulle manifestazioni sportive:è dovuta (vedi art. 24 DPR 640 del 26/10/1972 — così come modificato dal DL 26/02/99 n° 60) e si paga a mezzo modello F 24.Imposta sui premi e sulle vincite:non è più dovuta se il premio è assegnato da associazioni sportive o società sportive dilettantistiche per ragioni sportive (anche a non residenti) e se il suo ammontare è pari o inferiore a 7.500 euro; l'ammontare del premio non deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi del percipiente.L'imposta è invece dovuta per premi extra-sportivi (20%) assegnati da associazioni culturali ricreative ecc, ad eccezione di quelli erogati da cori amatoriali, bande e associazioni filodrammatiche (comma 253, L. 30/12/2004 n° 311- Finanziaria 2005) che seguono le norme delle associazioni e società sportive. In quest'ultimo caso se il premio è superiore a 7500 euro l'importo eccedente a tale cifra è soggetto a ritenuta seppure a titolo d'imposta.Imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni:
non è dovuta da circoli e associazioni sportive per targhe o simili apposte per l'indicazione della sede sociale (art. 17, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 15/11 1993 n° 507), ne per volantini, ecc., distribuiti a propria cura; mentre è dovuta nella misura del 50% ,anche se portano manchette pubblicitarie (ris. del Ministero delle Finanze N° 3/3360 del 12/8/1997) per manifesti, ecc., anche se l'affissione avviene a cura del circolo o dell'associazione sportiva ( art 16, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 507/97).Ritenute sui contributi pubblici e privati:
i contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva a favore di circoli, associazioni e società sportive non sono soggetti a ritenuta d'acconto (del 4%). Tali contributi non sono soggetti a ritenuta anche se erogati da enti pubblici qualora il circolo o l'associazione sportiva esercitino attività non considerate commerciali, mentre è dovuta se esercitano anche una sola delle attività commerciali, elencate nel comma .... dell'articolo 148 del TUIR (art. 28 comma 2 - DPR 600/73). Rimangono invece soggetti a ritenuta d'acconto i contributi (esclusi quelli erogati per l'acquisto di beni strumentali) corrisposti da Regioni, Province; Comuni ed altri enti pubblici a società sportive di capitali e cooperative in quanto la nonna (art. 28 DPR 600/73) sulle ritenute si riferisce espressamente ai contributi alle "imprese" quali sono appunto le società di capitali e le cooperative.Tasse Concessioni Comunali:sono state abolite dall'IRAP. Non sono dovute nemmeno le tasse di concessione comunale per frigoriferi, apparecchi televisivi, flipper, biliardini, eco.Tasse su pesi e misure:(bilance, misuratori, ecc.) non sono dovute.Imposta UTF:non è più dovuta dalle associazioni anche se somministrano, detengono o vendono (asporto) bottiglie sigillate; è invece necessario dotarsi della licenza che va richiesta, su carta libera, all'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio con allegati: 1 marca da bollo, una autocertificazione in cui si dichiara che non si sono subite condanne (contrabbando di alcolici, ecc.) e fotocopia del documento di identità del richiedente.Imposta Comunale per l'esercizio di imprese, di arri e professioni (ICIAP):non più è dovuta.Imposta ridotta per gas metano:le strutture associative (circoli, associazioni, ONLUS ecc.) che non hanno scopo di lucro e svolgono la propria attività nel campo sportivo dilettantistico possono accedere alla riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano (D.Lgs. 26/10/1995 n° 504) in impianti sportivi e loro pertinenze. Infatti, a seguito dell'emanazione di una circolare delle dogane del 2000 (cir. N° 64/D del 3 aprile 2000), è stato chiarito che l'applicazione della agevolazione prevista per il riscaldamento degli impianti industriali è anche applicabile non solo agli impianti sportivi, ma anche a tutte quelle strutture (docce, locali adibiti a spogliatoi, uffici amministrativi ecc.)annesse agli impianti stessi anche qualora questi ultimi, per la loro natura, non siano soggetti al riscaldamento (campi da tennis, da calcio ecc.).Per poter accedere alla particolare aliquota di accisa prevista dalla legge citata, il rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica (a parere di chi scrive anche degli altri soggetti elencati dalla legge 289/02 e 128/04 e cioè società e cooperative) dovrà inoltrare alla società erogatrice del combustibile apposita domanda di riduzione dell'imposta specificando, ai sensi dell' art. 47 del DPR 28/12/2000 n° 445, che l'associazione non ha scopo di lucro e che svolge attività sportiva dilettantistica., Occorre anche allegare alla domanda fotocopia di documento d'identità del legale rappresentante ed una serie di documenti (statuto, planimetria dei locali, ultima fattura ecc.) che saprà certamente precisare la società erogatrice del combustibile che con ogni probabilità avrà anche elaborato un apposito modulo di domanda con tutte le indicazioni necessarie.
Imposta Comunale sugli Immobili (ICI):non è dovuta (DL504/1992 - art. 7 lettera i), se la sede è di proprietà dell'associazione o circolo; se è concessa in comodato gratuito o in affitto la valutazione è lasciata ai singoli comuni.
Minimun tax:non soggetta (DPR 917/86 art. 79 comma 6 bis).
Imposta di bollo:sulle ricevute di importo superiore a 77,47 euro va apposta una marca da bollo da 1,81 euro. Sono esentate dall'imposta di bollo le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva (non le società e le associazioni sportive) gli atti, documenti, istanze contratti, copie (anche se dichiarate conformi), estratti, certificazioni, dichiarazioni ed attestazioni (art. 90, comma 6 della legge 289/02).
Abbonamenti RAI:se nella sede vi sono radio e TV occorre pagare il canone radio (per il 2005 = € 26,15) e/o televisione (€ 177,80). Le associazioni sportive ed i circoli che installano per la prima volta un apparecchio radio e/o televisivo dovranno richiedere l'abbonamento speciale RAI compilando ed inviando l'apposito formulario predisposto dalla RA1 sul sito www.rai.it .L'importo dell'abbonamento è proporzionale ai mesi di utilizzo dello strumento.
Tassa di concessione governativa:Oltre al canone le associazioni sono soggette al pagamento della tassa di concessione governativa per radio (€ 0,52) e per TV (€ 4,13) da effettuare con versamento sul c/c postale 8003, intestato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 2 - causale "tassa di concessione governativa". Sono escluse dalla tassa di cc.gg. le associazioni sportive (art. 90, comma 7 legge 289/02).Diritti d'autore:oltre all'abbonamento radio e TV va versata alla SIAE la quota per i diritti d'autore (vedi l'accordo che quasi tutte le associazioni "riconosciute" hanno stipulato con la SIAE).Imposta intrattenimenti (DPR 640/99 e successive modificazioni):L'imposta sugli intrattenimenti è dovuta da circoli ed associazioni sportive ed è pari all'8% dell'imponibile sulle esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti musicali, vocali o strumentali e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata superiore al 50% dell'orario complessivo di apertura in funzione dell'intrattenimento.
APPARECCHI DA DIVERTIMENTO
Apparecchi da divertimentoNegli ultimi due anni vi è stata una copiosa produzione legislativa sugli apparecchi da divertimento che in pratica ha riguardato tutti i settori dei giochi.In sintesi la citata normativa ha:1. Vietato dal 30 aprile 2004 l'uso dei video poker;
2. Diviso in due maxi categorie gli apparecchi e congegni da divertimento:
1. apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici (vedi comma 6 dell'ari 110 del TULPS - R.D. 18 giugno 1931 n° 773);
2. apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici (biliardi, elettrogrammofoni, calciobalilla, flipper, Kiddle rides, ecc.) cioè quelli abitualmente installati nei circoli;
3. Stabilito l'imponibile medio forfetario annuo per tali congegni: l'importo è stato praticamente raddoppiato rispetto a quello precedente. L'imposta sugli intrattenimenti (ISI). dovuta è pari all'8% dell'imponibile sul quale grava l'IVA al 20%;
4. Determinato il numero massimo dei videogiochi installabili nei circoli. Peraltro solo in quelli in possesso dell'autorizzazione per la somministrazione di cibi e bevande, di cui al DPR 4/4/2001 n. 235. E' installabile un solo apparecchio ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione, 2 apparecchi per superficie di 50 metri quadrati, un altro per ulteriori 50 metri ed un quarto, numero massimo di apparecchi installabili, per ulteriori 50 metri.Soggetto passivo dell'imposta è il gestore degli apparecchi, vale a dire chi esercita un'attività organizzata, diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica di tali apparecchi presso luoghi aperti al pubblico o in circoli o associazioni sportive.Il gestore, entro 5 giorni dal pagamento dell'imposta, deve inviare all'ispettorato compartimentale dei monopoli competente per territorio l'apposito modello nel quale devono essere indicati gli apparecchi per i quali ha assolto l'imposta e l'importo complessivo versato. L'ispettorato rilascia, per ogni apparecchio dichiarato, una quietanza di pagamento che deve essere conservata nel luogo dove è installato l'apparecchio in quanto responsabile è chi lo utilizza materialmente.Questo avviene nel caso in cui l'imprenditore (proprietario) dia al circolo un compenso, di norma parametrato agli incassi, a remunerazione per la tenuta degli apparecchi; ovviamente gli incassi derivanti dagli apparecchi saranno acquisiti direttamente dall'imprenditore/proprietario. Il circolo, per il compenso ricevuto, rilascerà a questi fattura gravata di IVA e considererà l'introito di "natura commerciale" e pertanto soggetto a IRES , IVA ed IRAP. Il pagamento dell'imposta intrattenimento (8% gravata di IVA) sarà a carico dell'imprenditore/proprietario. Una eccezione alla regola è prevista per gli apparecchi e congegni da divertimento che prevedono vincite in denaro (comma 6 , art. 110 Tuips) e che sono soggetti al prelievo erariale unico (PREU) dei 13,5% applicato agli incassi dei suddetti apparecchi. Dal 1 gennaio 2005, per effetto dell'articolo 1. comma 497, della legge 30/12/2004 n° 311, gli incassi, sia da parte del concessionario che del circolo, sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n° 6 del DPR 633/72.Il circolo quindi rilascerà fattura (o semplice ricevuta se non svolge attività commerciali) indicando in essa il titolo di esenzione IVA richiamato. Ciò perché il PREU sostituisce le due imposte (IVA e intrattenimento) per cui pagando il PREU non sono più dovute dal circolo e neppure dal proprietario dell'apparecchio IVA e imposta intrattenimento.Esclusa la citata eccezione, nel caso invece in cui il circolo prenda in affitto l'apparecchio ed incassi i relativi proventi, riceverà dall'imprenditore la fattura relativa all'importo dell'affitto gravata di IVA; l'attività (ed i relativi introiti) è considerata "istituzionale"ai sensi dell'art. 4°, quarto comma del DPR 633/72 in quanto il circolo rende un servizio ai soci e pertanto non soggetta a IRES, IVA e IRAP.In questo secondo caso il circolo è tenuto al pagamento dell'imposta intrattenimento dell'8% ma non dell'IVA ( Agenzia delle Entrate: ris. 15/3/2004 n° 3 8). In entrambi i casi per il pagamento (il versamento deve essere effettuato entro il 16 marzo) occorre servirsi del modello F24 utilizzando il codice 5123 ( non più quindi il 2344) per l'imposta e 6729 per l'IVA qualora dovuta.Va inoltre precisato che l'attività di biliardo o biliardino svolta per finalità sportive (gare, campionati, dimostrazioni, ecc. sotto l'egida della FIBIS o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione aderisce) beneficia dell'esenzione dell'imposta sugli intrattenimenti. Tale esenzione è applicabile però solo se l'utilizzazione avviene da parte dei soli atleti e a titolo gratuito; non deve esserci quindi ne tariffa oraria ne l'esistenza di quote associative differenziate a seconda dell'uso del biliardo o biliardino.In conclusione, per la detenzione e la gestione, anche indiretta, dei giochi elettronici, automatici o semiautomatici presso i circoli è necessario:1. Procurarsi l'autorizzazione cui all'ari 86 del TULPS presso i competenti Uffici Comunali. Per l'ottenimento della stessa sarà necessario presentare il nulla osta dei Monopoli di Stato;2. Assicurarsi di possedere il nulla osta che è rilasciato dai Monopoli di Stato ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni per il gioco lecito, nonché ai loro gestori. I produttori e gli importatori devono consegnare ai circoli detentori degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. Gli Ufficiali e gli agenti di P.S., gli Ufficiali e gli agenti di Polizia Tributaria e gli Ufficiali e gli agenti della Guardia di Finanza effettuano il controllo degli apparecchi con accesso alle sedi di coloro che li detengono, anche temporaneamente, verificando che per ogni apparecchio e congegno risulti rilasciato il nulla osta e che l'apparecchio sia dotato della scheda esplicativa. In assenza del nulla osta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la confisca degli apparecchi e dei congegni.3. Esporre nella sala dove sono installati gli apparecchi da gioco una tabella vidimata dal Questore nella quale siano indicati, oltre ai giochi d'azzardo (vietati), quelli che la stessaautorità ritiene di vietare, nonché le prescrizioni e i divieti .specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse. In tale tabella, inoltre, deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.4. Conservare nel luogo ove è installato l'apparecchio di divertimento e di intrattenimento la quietanza di assolvimento della relativa imposta. Chi scrive ritiene infine necessaria una dichiarazione da parte del Ministero sull'uso gratuito del biliardo e del biliardino che molti circoli, data l'onerosità dell'imposta, applicano indipendentemente dall'uso sportivo. In questo caso, mancando il presupposto oggettivo, l'attività non dovrebbe essere esclusa dall'imposta sugli intrattenimenti? Restiamo in fiduciosa attesa della risposta da parte del Ministero.Imponibili forfetari 2005L'imposta dovuta per l'utilizzazione di biliardi, elettrogrammofoni, ecc, installati nei circoli od associazioni di qualunque specie, è pari all'8% sugli importi 2005 sotto indicati:categoria di appartenenza degli apparecchi e relativo imponibile forfetario
SOMMINISTRAZIONE
AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE
L'attività di somministrazione, ancorché autorizzata, deve essere diretta esclusivamente ai soci ed il Circolo può essere riconosciuto da un Ente nazionale accreditato dal Ministero dell'Interno o completamente autonomo.
Dopo l'entrata in vigore del DPR 235/2001 la situazione è la seguente:
Tipologia di Circolo |
Fonte Normativa |
Tipo Autorizzazione |
Requisiti |
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Circolo affiliato ad Ente Nazionale |
Art. 2 DPR 235/2001 |
D.I.A. ex art. 19 L. 241/90 |
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Circolo affiliato ad Ente Nazionale gestito da terzi |
Art. 2 DPR 235/2001 |
D.I.A. ex art. 19 L. 241/90 |
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Circolo non affiliato |
Art. 3 DPR 235/2001 |
Domanda ex art. 20 L.241/90 – silenzio assenso 45 gg. |
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Circolo non affiliato gestito da terzi |
Art. 3 co. 4 DPR 235/2001 |
Domanda ex art. 20 L.241/90 – silenzio assenso 45 gg. |
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La prima grande novità che viene introdotta è sicuramente nella regolarizzazione dei Circoli privi di affiliazione a enti nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno che ottengono la facilitazione di avere rilasciata una autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri soci pur in assenza di iscrizione al REC mentre rimane inalterato il vincolo ricompreso nel comma 5 dell'art. 3 del DOPR 235/2001 che impone al Comune nel rilasciare queste nuove autorizzazioni di tenere conto dei vincoli imposti dall'art. 3, commi 4 e 5, della legge 287/91.Rimane pertanto il vincolo dei numeri indici per queste autorizzazioni con ciò limitando fortemente lo sviluppo di tali circoli che non usufruiscono dell'esenzione di cui all'art. 3, comma 6, lettera e) L. 287/91 garantita solo ai Circoli affiliati a Ente nazionale riconosciuto.Ulteriore novità la si riscontra dalla lettura coordinata dell'art. 2 del DPR 235/2001 con l'art. Ili comma 3 del TUIR che amplia i destinatari dei servizi del circolo includendo anche gli iscritti facenti parte di un unica organizzazione locale o nazionale.Da ciò deriva che i servizi di somministrazione erogati dai Circoli non sono rivolti solo ai soci del Circolo bensì a tutti i soci dell'organizzazione locale o nazionale a cui il circolo è collegato e così come risulta dallo Statuto dello stesso.Rimane l'obbligo a carico dei circoli affiliati di mantenere la stessa anche durante la gestione in quanto la perdita della stessa determina la revoca dell'autorizzazione alla somministrazione ottenuta ai sensi del combinato disposto degli art. 2 del DPR 235/2001 e 3, comma 6, lettera e) della l. 287/91.Tenuto conto del fatto che ai sensi dell'art. 4 del DPR 235/2001 le autorizzazioni di cui agli art. 2 e 3 valgono anche come autorizzazioni ai fini di cui al secondo comma dell'art. 86 TUIPS, che pertanto rimane pienamente in vigore, si determina che la somministrazione di bevande alcoliche, congiunta o no alla somministrazione di alimenti negli spacci interni di circoli è consentita senza la necessità di richiedere ulteriori autorizzazioni.La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche prevista dall'art. 86 TUIPS oggi già ricompresa nelle autorizzazioni ex. art. 2 e 3 del DPR 235/2001 "è necessaria .. per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra, o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi privati di qualunque specie anche se la vendita o il consumo siano limitate ai soli soci".Ma l'art. 159 del Regolamento di esecuzione del Tulps prescrive ulteriormente che "gli enti collettivi ed i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri soci, ai termini dell'articolo 86 della legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza".Da questo quadro deriva che il Circolo autorizzato ai sensi degli art. 2 e 3 del DPR 235/2001 è autorizzato alla somministrazione e alla vendita di alimenti e bevande alcoliche e non ai soci e che è autorizzato alla sola vendita di alcolici a chiunque.E' chiaro che tenuto conto che il locale destinato alla somministrazione deve rispettare i criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92 ciò comporta che i locali non sono aperti solo ai soci e senza accesso diretto dalla pubblica via perciò difficilmente sarà semplice vendere alcolici al pubblico senza violare i limiti posti dal nuovo ordinamento.Le stesse disposizioni si applicano altresì, in quanto compatibili, agli spacci annessi ai circoli cooperativi.1.3.1 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE AI CIRCOLI IN OCCASIONE DI PARTICOLARE EVENTI E RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE [2]Spesso i Circoli privati chiedono ai Comuni di ottenere un autorizzazione temporanea che consenta di avere la possibilità di fornire la somministrazione ad un pubblico indistinto e non solo ai soci in occasione di particolari manifestazioni.Nessuna previsione o cenno sono contenuti nella legge 287/1991 relativamente al rilascio delle autorizzazioni temporanee che fino allo scorso 17/8/2001 erano regolate dall'art. 103 del Tulps 18 giugno 1931, n. 773 ora abrogato dall'art. 6 del DPR 311/2001.Sulla base dell'abrogata norma legislativa il Sindaco rilasciava autorizzazioni temporanee per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, a soggetti regolarmente iscritti al R.E.C, per la specifica attività.Se per l'attività di somministrazione su aree pubbliche infatti tali attività somministrazione devono essere rilasciate in conformità della disciplina contenuta nel D. Lgs. 114/98 la situazione relativa ai locali privati è oggi soggetta, a giudizio di chi scrive, ad una autorizzazione rilasciata ai sensi degli art. 3 della l. 287/91 e 31 della legge 383/2000, quest'ultimo ha infatti introdotto un nuovo tipo di autorizzazione per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della l. 287/91.In entrambi i casi, area pubblica o locali privati, le autorizzazioni temporanee per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande "sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni , sono rilasciate esclusivamente a chi è iscritto nel registro e non sono sottoposte alle norme sulla pianificazione..., ne alcun contingentamento".
1.3.2 LA DURATA DELLE AUTORIZZAZIONE
L'art. 13 del Tulps. n.773/1931 cosi' come modificato dal DPR 311/2001 in relazione all'art. 11 dello stesso Tulps, rimasto in vigore, per le autorizzazioni di polizia in generale, stabilisce che "quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno carattere permanente, Relativamente alle licenze di polizia amministrativa previste dall'art.86 del citato testo unico "la licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ogni anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati".[3]Di contro alle sopra riportate prescrizioni normative (delle quali, come si è detto sopra, rimane in vigore l'art. 13 per tutte le altre licenze di polizia amministrativa tuttora disciplinate dall'art. 86 del t.u.). Il comma 2 dell'art. 3 della legge 287/1991, stabilisce che le autorizzazioni relative alla somministrazioni dei alimenti e bevande hanno la durata di cinque anni, con l'ulteriore precisazione che il periodo dell'anno in cui l'autorizzazione viene rilasciata, si aggiunge al quinquennio di validità.Il Ministero dell'Interno ha precisato che per quanto attiene al rinnovo delle autorizzazioni di cui in parola in passato l'adempimento si considerava assolto con il pagamento della tassa di concessione governativa o comunale oggi si assolve presentando la "dichiarazione di prosecuzione dell'attività" all'autorità competente al rilascio del titolo (Sindaco o Questore).
1.3.3 LA SOMMINISTRAZIONE INTERNA AI CIRCOLI EFFETTUATA CON APPARECCHI AUTOMATICI
La "normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi", relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici, al comma 2 dell'art. 1 della l. 287/91, si limita a stabilire che la stessa legge "si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività". Conseguentemente l'autorizzazione deve essere rilasciata nei soli casi in cui il locale è interamente ed esclusivamente destinato all'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande ed in essi nessun altra attività può essere svolta.Viceversa, se l'installazione non avviene in un locale a ciò esclusivamente destinato, ma si tratta di singoli distributori installati NEI CIRCOLI PRIVATI, nei pubblici esercizi o nelle immediate vicinanze, si applicano, al momento, le disposizioni previste dal D. Lgs. 114/98.
1.3.4 LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Circoli privati aderenti ad un Ente NazionaleLa denuncia di inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche all'interno di un circolo privato riservata ai soli soci, (ai sensi dell'art. 2 del DPR 235/2001 e di quanto previsto dall'art. 3 comma 6 della l. 287/91 e dall'art. 19 della l. 241/90) deve essere presentata al Comune nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale e può essere presentata anche su supporto informatico deve essere sottoscritta dal presidente del Circolo, con firma autenticata con le modalità previste dal testo Unico sulla Semplificazione amministrativa e contenere:a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;b) il tipo di attività di somministrazione;e) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, comma 3, 4-bis e 4-quinquies del TUIR;e) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno e di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia;f) allegare copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo e dello statuto;g) qualora l'attività di somministrazioni non sia esercitata direttamente dal presidente, dovranno essere nominati uno o più rappresentanti che, previa accettazione, agiranno in nome e per conto del presidente stesso;h) se la gestione è affidata a terzi occorre dichiarare i nominativi e la loro iscrizione al REC;Circoli privati non aderenti ad un Ente Nazionale
La domanda per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche all'interno di un circolo privato riservata ai soli soci, (ai sensi dell'art. 3 del DPR 235/2001 e di quanto previsto dall'art. 3 comma 1, della L. 287/91 e dall'art. 20 della L. 241/90) deve essere presentata al Comune - ne! cui territorio si esercita l'attività, può essere presentata anche su supporto informatico deve essere sottoscritta dal presidente del Circolo, con firma autenticata con le modalità previste dal testo Unico sulla Semplificazione amministrativa e contenere:a) il tipo di attività di somministrazione;b) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;c) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, e 111 bis del TUIR;d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno e di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia;e) allegare copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo e dello statuto;f) qualora l'attività di somministrazioni non sia esercitata direttamente dal presidente, dovranno essere nominati uno o più rappresentanti che, previa accettazione, agiranno in nome e per conto del presidente stesso;g) se la gestione è affidata a terzi occorre dichiarare i nominativi e la loro iscrizione al REC;II Comune ai sensi dell'art 3 comma 5 del DPR 235/2001 prima del rilascio dell'autorizzazione deve verificare che “lo statuto dell'associazione ...preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo escludendo espressamente la temporaneità di partecipazione alla vita associativa…”
Ciò comporta che se fossero presentati Statuti nei quali è previsto che per aderire al sodalizio è sufficiente presentarsi al Circolo consegnare una scheda di richiesta di iscrizione e pagare la quota di adesione acquisendo automaticamente la qualità di socio vanno respinte le domande perché non conformi al comma 5 del citato articolo.
1.3.5 LE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ
L'attività di somministrazione ai soci è subordinato alla condizione che il funzionamenti dello spaccio interno, in relazione all'ubicazione e alle caratteristiche dei locali, non arrechi disturbo per le occupazioni e il riposo delle persone.I locali di circoli privati in cui si somministrano alimenti o bevande, autorizzati dopo il 27/2/1993, devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici .Tutti i Circoli devono adeguarsi alla norma che impone che all'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano in qualsiasi forme, le attività di somministrazione esercitata all'interno.La denuncia di inizio di attività di uno spaccio interno di circolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie, consente la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci del circolo medesimo o di quelli appartenenti all'Associazione locale o nazionale di cui fa parte.Nei locali destinati allo spaccio devono essere osservate le seguenti prescrizioni:a) il listino prezzi e i documenti autorizzativi devono essere esposti in luogo visibile;b) coloro che somministrano e manipolano gli alimenti e le bevande devonoc) essere provvisti di tessere sanitaria,d) il possesso dì autorizzazione sanitaria dei locali.Nei locali destinati allo spaccio è vietato:
a) somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni, agli infermi di mente ed a persone manifestamente ubriache, ancorché soci;b) adibire un minore degli anni 18 alla somministrazione di bevande alcolicne senza la presenza del Presidente o di un suo rappresentante maggiorenne,c) il gioco d'azzardo.I circoli non sono soggetti alla disciplina degli orari in cui intendono svolgere l'attività sociale.
1.4 IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
L'attività di somministrazione deve essere gestita dal responsabile del Circolo (leggasi Presidente) o dai rappresentanti/soci, quali risultano dall'atto autorizzativo; se svolta da persona diversa è equiparata alla somministrazione senza titolo autorizzativo e pertanto sanzionata con la somma di Ut. 2.000.000 ai sensi degli art. 3 e 10 della Legge 287/91 nonché con la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 17-ter Tulps.La richiesta di nomina di un rappresentante ai sensi degli art. 8 e 93 Tulps da parte del Presidente del Circolo non è una prescrizione obbligatoria il Ministero dell'Interno con propria circolare nr°10.9401/12000.A del 19/2/1972 ha infatti precisato che "qualora il titolare della licenza sia normalmente presente nei locali, ben possa servirsi, per la pratica conduzione dello spaccio, di un incaricato di sua fiducia rimanendo egli ovviamente unico responsabile della relativa gestione".
1.5 L'AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER I LOCALI E PER L'EVENTUALE CUCINA
Nei locali dove sì svolge la somministrazione e l'eventuale cucina devono possedere i prescritti requisiti igienico - sanitari sostanziati nel rilascio di autorizzazione sanitaria; La mancanza dell'autorizzazione sanitaria per la sala di somministrazione comporta la contestazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di Ut. 66.665 ai sensi dell'art. 231 T.u.ll.ss., introiti all'Azienda Usi, autorità competente a ricevere il rapporto il Sindaco nonché la chiusura dei locali stessi. La mancanza di autorizzazione sanitaria per l'eventuale cucina, comporta la chiusura del locale destinato a cucina abusiva e la contestazione della violazione amministrativa prevista dall'art. 2 della L. 283/62, sanzione pecuniaria di L. 500.000, introiti Azienda Usi, autorità competente a ricevere rapporto il Sindaco, con segnalazione allo stesso per l'emissione di ordinanza di chiusura immediata.
1.6 TESSERE SANITARIE E NORME IGIENICO-SANITARIE
Il personale addetto alla somministrazione e/o alla preparazione degli alimenti deve essere in possesso della tessera sanitaria; la mancanza è punita con la sanzione di Ut. 50.000 (se trattasi del titolare) e con Ut. 20.000 (se trattasi del dipendente) (art. 14 comma 1 e 2 della L. 283/62 - Sindaco autorità competente a ricevere rapporto, introiti Azienda Usi)Qualora il personale non abbia al seguito la tessera sanitaria si applica una sanzione di Ut. 500.000 (art. 41 Dpr 327/80 sanzionato dall'art. 17 della L 283/62, Sindaco autorità competente a ricevere il rapporto, introiti Azienda Usi).Detto personale deve altresì osservare le norme igieniche relative al corretto mantenimento delle attrezzature, degli utensili, dei contenitori dei rifiuti, nonché indossare capi di vestiario lindi e di colore chiaro. L'inosservanza di dette norme implica l'applicazione della sanzione amministrativa di Ut. 500.000 per ciascuna infrazione accertata nonché la sospensione dell'autorizzazione (per le tessere sanitarie).
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
Le disposizioni di legge vigenti indicano i tempi ed i modi di conservazione dei documenti contabili delle associazioniLa fine del 2013, così come la fine di ogni anno, indica il termine di conservazione dei documenti di un determinato periodo.
Esistono due distinti termini di conservazione dei documenti:
- Civilistici
- Fiscali
Ai fini civilistici l’art. 2220 del Codice Civile stabilisce che i documenti devono essere conservati per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione. Il suddetto termine si riferisce al Libro Giornale, Libro Inventari, fatture, corrispondenza. Anche se il suddetto articolo si riferisce agli imprenditori, per prudenza è bene che anche gli enti no profit rispettino la conservazione decennale. Tuttavia vi sono dei documenti che è obbligatorio conservare anche oltre i 10 anni quali ad esempio:
- Atto Costitutivo e Statuto
- Certificato di attribuzione C.F. e P. IVA ed opzione per la Legge 398/91
- Rogiti relativi ad immobili
- Copia fatture di cespiti indicati nel Libro cespiti ed attualmente in uso
- Libri sociali obbligatori (Soci – Assemblee – Consiglio Direttivo)
- Atto di iscrizione al Registro delle APS
- Documentazione di iscrizione al REA
- Autorizzazioni sanitarie e documentazione per licenze circolistiche
- Autorizzazione giochi leciti
- Tutta la documentazione relativa all’agevolazione fiscale del 36% - 41% - 55%
- Modello EAS
Ai fini fiscali la legge stabilisce che i documenti contabili e fiscali vanno conservati per 4 anni. I 4 anni decorrono dal 31.12 dell’anno in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi, se dovuta. Se la dichiarazione è stata omessa il termine aumenta a 5 anni. Quindi per le associazioni con esercizio solare coincidente con l’anno solare il 31.12.2013 è terminato l’obbligo di conservazione dei documenti relativi all’anno 2007.
In presenza di un reato tributario il termine dei 4 e 5 anni si raddoppia.
In relazione ai modi di conservazione l’art. 2220 del Codice Civile stabilisce che i documenti possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini.
Legge Regionale Lombardia 61 (Obbligatorietà Diploma CONI per l'Insegnamento)
Vi sottoponiamo la nuova Legge Regionale sullo Sport della Regione Lombardia
Questa legge, come tutte le ultime leggi regionali ribadisce e regolamenta i concetti per noi particolarmente interessanti espressi nell'art.8 sotto riportato
(TITOLO II -TUTELA DEI PRATICANTI - QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTIVITA' SPORTIVE E FISICO-MOTORIE - Art. 8)
LEGGE REGIONALE N. 61 DEL 1-10-2002
Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia
Approvata nella seduta dell'1 ottobre 2002
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione riconosce il valore dello sport quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di incontro e di conoscenza tra soggetti e collettività, nonché di miglioramento degli stili di vita.
2. La Regione favorisce la pratica delle attività motorie sportivo-ricreative sotto il profilo della funzione sociale, della educazione e della formazione della persona, della prevenzione di malattie e disturbi fisici e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali, del miglioramento degli stili di vita e del conseguente impulso all'economia.
3. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini mediante:
a) il coordinamento degli interventi per il benessere dei cittadini, per la diffusione della cultura della pratica delle attività fisico-motorie;
b) l'equilibrata distribuzione e la congruità degli impianti sportivi e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in un ambiente sicuro e sano;
c) la promozione diretta e indiretta di iniziative sportive;
d) il sostegno culturale, tecnico e finanziario allo svolgimento di attività sportive e alla realizzazione di impianti e servizi.
4. La Regione favorisce:
a) la promozione e la diffusione delle attività ed iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti, anche mediante la predisposizione ed attuazione di progetti ed interventi specifici;
b) la realizzazione delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi sportivi a favore della collettività, tenendo conto della sostenibilità ambientale dei medesimi e dello sviluppo socio-economico del territorio;
c) la riqualificazione delle strutture sportive esistenti pubbliche e private, anche definendo standard strutturali e di gestione, distinguendo la pratica agonistica da quella non agonistica, per la quale vengono riservate attenzioni specifiche;
d) l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche mediante l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico, nonchè dell'esercizio di pratiche sportive diversificate negli orari destinati all'educazione fisica;
e) lo sviluppo qualitativo delle attività delle federazioni, delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva, delle società e circoli senza scopo di lucro, dei centri di aggregazione giovanile e degli oratori, così come identificati dalla legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 (Azioni a sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori), per l'organizzazione di attività sportive, amatoriali e dilettantistiche;
f) l'incremento ed il funzionamento dei centri di avviamento allo sport, al fine di consentire un efficace avvio della pratica sportiva dei giovani;
g) la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori ed animatori sportivi, ai fini di un ottimale esercizio delle attività sportive ed una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti;
h) la divulgazione della storia e dei valori dello sport e della cultura olimpica, in collaborazione con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), anche mediante la redazione di pubblicazioni, l'organizzazione di manifestazioni culturali ed esposizioni divulgative promozionali in tema di sport e l'incentivazione alla diffusione dell'attività giovanile attraverso programmi televisivi regionali;
i) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive significative o ad eventi sportivi di particolare rilevanza regionale, anche in collaborazione con altri Paesi dell'Unione Europea (UE);
j) gli scambi di esperienze e di collaborazione promossi dalle comunità di lavoro dell'arco alpino, nonché da Paesi dell'UE, anche organizzando stages per giovani ed operatori sportivi;
k) il rispetto delle tradizioni e vocazioni territoriali locali in campo sportivo;
l) la diffusione dello strumento della sponsorizzazione, sostenendo eventi e manifestazioni sportive di minore notorietà, al fine di attrarre il contributo dell'imprenditoria in favore della scuola e delle società ed associazioni sportive;
m) l'incentivazione di iniziative che promuovano nel contempo sia un alto grado di impegno sportivo-agonistico, sia metodi sperimentali di insegnamento didattico-educativo finalizzati allo sviluppo armonico e completo della personalità dell'individuo.
5. Si intende per sport qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata e non, persegua le finalità della presente legge.
Art. 2
Diritto allo sport
1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale delle attività sportive, promuove lo sviluppo:
a) della pratica sportiva e delle attività motorie da parte di tutti i cittadini, differenziate per le diverse categorie di utenti e per le diverse fasce d'età ed adeguate alle esigenze di ciascuno;
b) delle attività sportive quale strumento di prevenzione, cura, riabilitazione e benessere psicofisico di tutti i cittadini, sostenendo in particolare iniziative con carattere motorio sportivo, rivolte a persone con difficoltà psicofisiche, organizzate da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che perseguano l'educazione e l'assistenza di portatori di handicap;
c) delle attività motorio sportive da parte delle fasce deboli, utili al superamento del disagio e del disadattamento, in particolare giovanile;
d) della carta dei diritti del bambino nello sport e i suoi contenuti etico- sportivi.
Art. 3
Soggetti coinvolti
1. La Regione persegue le finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 direttamente, attraverso le proprie strutture regionali, o indirettamente, con la collaborazione di enti locali, del CONI, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle società ed associazioni sportive senza scopo di lucro, di altri soggetti promotori di eventi particolari, delle facoltà di scienze motorie e delle istituzioni scolastiche.
2. Per il miglior perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui alla presente legge, l'assessore regionale allo sport promuove ed organizza periodicamente l'Assemblea generale dello sport.
Art. 4
Programmazione ed interventi regionali
1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR), di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), acquisito il parere della competente commissione consiliare, determina gli interventi regionali in materia di attività sportive, in particolare individuando:
a) le attività inerenti alla formazione, qualificazione, specializzazione ed aggiornamento degli operatori dello sport e delle professionalità sportive riconosciute;
b) le priorità settoriali e territoriali di intervento per la promozione e valorizzazione della pratica dello sport e delle attività ricreative ad essa collegate, comprese quelle praticabili nella scuola, in particolare nelle scuole dell'obbligo;
c) le forme di sostegno del volontariato sportivo, dei circoli, dei centri di aggregazione giovanile, delle società senza scopo di lucro e delle associazioni del tempo libero, promotori di attività sportive;
d) le modalità d'intervento in relazione alle strutture sportive, alle aree sciabili, ai rifugi- bivacchi, ai sentieri ed alle altre opere connesse allo sport;
e) le iniziative riguardanti il potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso alpino e l'organizzazione dei servizi valanghe nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale, sentite le province unitamente alla Conferenza regionale delle autonomie, definisce, mediante la predisposizione di specifico piano-programma, approvato dal Consiglio regionale, le aree di intervento, gli obiettivi qualitativi e quantitativi nel settore dell'impiantistica e delle attrezzature sportive, le priorità settoriali e territoriali d'intervento per la promozione e valorizzazione della pratica dello sport, per la sicurezza nelle attività sportive e del tempo libero e per la diffusione delle iniziative di supporto alla tutela sanitaria e motoria degli utenti. La Giunta regionale individua le risorse finanziarie destinate a ciascuna area di intervento regionale.
3. In relazione a ciascuna tipologia di intervento e tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale determina altresì i criteri per l'assegnazione e la revoca di contributi, le spese ammissibili al finanziamento regionale e gli eventuali oneri posti a carico del richiedente, nonché le attività e le procedure per le verifiche ed i controlli sugli interventi finanziati.
4. I criteri di assegnazione dei contributi riferiti al settore dell'impiantistica sono determinati tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
a) omogeneità territoriale distributiva degli impianti;
b) razionale distribuzione per tipologia di impianti;
c) efficace gestione orientata anche al pieno utilizzo delle strutture;
d) efficienza qualitativa nella manutenzione e gestione degli impianti;
e) rispetto delle norme di sicurezza;
f) eliminazione di barriere architettoniche;
g) risparmio energetico.
5. Il dirigente regionale competente, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4, definisce con proprio atto le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti e delle relative domande di finanziamento, le modalità di erogazione dei finanziamenti, nonchè le scadenze per gli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione degli interventi. Il dirigente regionale provvede con decreto ad erogare i finanziamenti.
Art. 5
Forum istituzionale dello sport
1. E' istituito il Forum istituzionale dello sport per il perseguimento degli obiettivi di politica sportiva di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3.
2. Il Forum è presieduto dall'assessore regionale competente ed è composto dagli assessori provinciali competenti in materia di sport.
3. Le modalità di funzionamento del Forum sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 6
Consulta regionale dello sport e comitato di esperti
1. E' istituita la Consulta regionale dello sport quale organismo con funzioni propositive e consultive di cui la Giunta regionale si avvale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4.
2. La Consulta è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di sport o suo delegato, è composta da un rappresentante indicato dal CONI e da tre rappresentanti per ciascuna delle aree di intervento definite nel piano- programma di cui all'articolo 4, comma 2 e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale viene costituita.
3. La Consulta si avvale di un comitato di esperti.
4. La composizione e le modalità di funzionamento della Consulta, nonché le modalità organizzative relative al comitato di esperti sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 7
Osservatorio delle attività sportive
1. E' istituito nell'ambito della direzione generale regionale competente, con le modalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale), l'Osservatorio delle attività sportive in Lombardia.
2. L'Osservatorio, anche in collaborazione con gli enti locali, il CONI, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, gli oratori ed altri enti pubblici e privati in grado di fornire adeguate informazioni, raccoglie, aggiorna ed analizza dati e conoscenze sullo sport per operare un efficace monitoraggio di impianti, attrezzature, attività ed utenza, per predisporre e curare l'aggiornamento del quadro completo di domanda ed offerta nel settore.
TITOLO II
TUTELA DEI PRATICANTI - QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTIVITA' SPORTIVE E FISICO-MOTORIE
Art. 8
Tutela della salute dei praticanti
1. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina.
2. Sono considerati istruttori qualificati quelli in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all'estero. L'istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
3. Sono considerati istruttori specifici di disciplina quelli in possesso di apposita corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli insegnanti tecnici delle associazioni tecniche sportive specifiche, riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, sono equiparati agli istruttori specifici. L'istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano per l'esercizio di:
a) attività rientranti nei programmi scolastici di educazione fisica previsti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) attività agonistiche promosse da federazioni sportive nazionali, da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dagli oratori, con assunzione delle responsabilità inerenti alla tutela della salute e della sicurezza degli atleti a carico dei soggetti promotori ed organizzatori.
5. Nelle piscine e specchi d'acqua interni aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi di nuoto, di nuoto pinnato, di nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di salvamento e di subacquea devono essere svolti alla costante presenza sia di istruttori in possesso dei brevetti e delle abilitazioni all'insegnamento rilasciati dai competenti uffici della pubblica amministrazione e dalle competenti federazioni nazionali riconosciute o affiliate al CONI, sia di almeno un operatore abilitato a prestare i primi soccorsi nel caso di infortuni o malori.
6. Gli esercenti degli impianti sportivi di cui ai commi 1 e 5 devono stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli utenti e degli istruttori che svolgono attività di contatto fisico, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all'interno degli stessi impianti.
7. La Giunta regionale in attuazione dei piani e programmi sanitari regionali promuove le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, al fine di escludere l'ausilio di sostanze, metodologie e tecniche che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti. Al riguardo, le società sportive, nonché gli esercenti di impianti sportivi di cui ai commi 1 e 5 svolgono una capillare attività di informazione all'atto dell'iscrizione.
8. Le società, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva per poter accedere ai benefici previsti dalla presente legge devono dimostrare di aver adeguato i propri regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.
Art. 9
Qualificazione degli operatori
1. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori ed animatori impegnati nel settore delle attività sportive e delle attività fisico-motorie, favorendo le iniziative finalizzate ad elevare il loro livello professionale, nonché le iniziative riferite alla formazione di operatori particolarmente qualificati a supporto delle persone con danno psico-fisico. Favorisce altresì la formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre che materne, mediante opportuni accordi con gli organismi scolastici, nell'ambito delle proprie competenze.
2. La Giunta regionale, sentiti la facoltà universitaria di scienze motorie, il CONI, le associazioni tecniche sportive specifiche, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva interessati, definisce con regolamento i profili professionali nelle diverse discipline sportive, laddove non disciplinati dalla legge statale, individuandone caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi e può istituire un collegio regionale per l'accertamento del possesso dei suddetti requisiti.
TITOLO III
INTERVENTI E PROMOZIONI
Art. 10
Costruzione e ristrutturazione di impianti
1. La Regione, nel rispetto dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 4, commi 1, lettera d), 3 e 4, concede contributi, anche in conto capitale, per:
a) la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l'adeguamento anche sotto il profilo della sicurezza, il superamento delle barriere architettoniche e l'ampliamento degli impianti già esistenti;
b) l'apprestamento, la miglioria, l'adeguamento e la sicurezza delle piste da sci, delle strutture edili ed infrastrutture connesse, nonché per la costruzione, la ristrutturazione, l'adeguamento, l'ampliamento e l'arredamento di rifugi, bivacchi, sentieri ed altre opere alpine.
2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Istituto per il credito sportivo, o con Finlombarda – finanziaria per lo sviluppo della Lombardia - s.p.a. o con altri istituti di credito, una convenzione per la costituzione di un fondo di rotazione per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Tale fondo consente finanziamenti a tasso agevolato. La Giunta regionale con deliberazione definisce i destinatari, i termini, le modalità di accesso al fondo, l'entità dell'aiuto, le procedure e le modalità di valutazione delle domande e tutti gli ulteriori elementi necessari per l'attività del fondo.
3. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo per la concessione di mutui agevolati per l'impiantistica sportiva da parte del predetto Istituto ad integrazione ed in favore dei soggetti beneficiari dei contributi in capitale concessi ai sensi del comma 1, lettera a).
4. La Giunta regionale è altresì autorizzata a promuovere l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso a capitali privati per la realizzazione di nuove infrastrutture sportive di particolare rilevanza con le metodologie operative della finanza di progetto, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia.
5. La concessione dei contributi è disposta con decreto del dirigente regionale competente.
6. L'efficacia dei provvedimenti attuativi che contengono aiuti di Stato è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato C.E..
Art. 11
Interventi per la promozione dello sport
1. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 e sulla base di quanto contenuto nel piano-programma di cui all'articolo 4, comma 2, organizza direttamente, sostiene e promuove, anche mediante specifici interventi finanziari, le seguenti iniziative:
a) progetti, studi, ricerche, convegni, eventi e pubblicazioni divulgativi della cultura e dei valori dello sport, comprese le problematiche per lo sport dei diversamente abili;
b) azioni volte a dare maggiore diffusione a gare e manifestazioni riguardanti attività sportive di minore notorietà, anche mediante la stipula di convenzioni;
c) manifestazioni sportive di rilevanza regionale, nazionale e internazionale, riservando particolare attenzione a quelle che coinvolgono gli atleti diversamente abili, i giovani della scuola primaria e gli anziani;
d) campagne promozionali finalizzate a favorire l'organizzazione di grandi eventi sportivi in Lombardia, con particolare attenzione per le attività sportive organizzate nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;
e) accordi, convenzioni e protocolli d'intesa con gli enti ed i comitati organizzatori di grandi eventi per realizzare iniziative riservate ai giovani, agli anziani, ai disabili o ad altra categoria di praticanti;
f) organizzazione, nonché partecipazione ad attività e programmi europei ed internazionali, scambi di esperienze e collaborazione promossi dalle comunità di lavoro dell'arco alpino "Arge-Alp", "Alpe-Adria" e "4 motori per l'Europa";
g) attività sportive, amatoriali e dilettantistiche organizzate da enti di promozione sportiva, da associazioni sportive dilettantistiche, da società senza scopo di lucro, da circoli ricreativi, da centri di aggregazione giovanile e dagli oratori;
h) attività organizzate da altri centri e istituti socio sanitari che, attraverso il recupero riabilitativo, promuovano l'avvio alla pratica sportiva;
i) azioni di comunicazione interna ed esterna finalizzate all'incentivazione di iniziative in materia sportiva e di aggregazione giovanile.
Art. 12
Premiazioni per meriti sportivi
1. La Regione, nell'ambito della promozione della cultura e della pratica dello sport per tutti ed al fine di favorire la crescita sportiva dei giovani, istituisce il bonus "L'alloro dello sport" da concedersi a giovani atleti non professionisti che a livello regionale si siano distinti, rivelando uno spiccato talento sportivo.
2. L'individuazione dei soggetti beneficiari, la determinazione dell'entità del bonus e le modalità di erogazione sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
3. Allo scopo di incentivare e qualificare l'attività sportiva dilettantistica, la Regione, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, istituisce "La giornata dello sportivo" al fine di premiare e qualificare gli atleti residenti in Lombardia che abbiano conseguito importanti risultati a livello internazionale.
4. Allo scopo di incentivare e qualificare l'attività sportiva dilettantistica, la Regione, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, organizza iniziative destinate alla premiazione e qualificazione di atleti ed associazioni sportive che hanno raggiunto risultati di particolare rilievo nelle varie discipline sportive.
TITOLO IV
PROMOZIONE E TUTELA DELLE DISCIPLINE SPORTIVE DELLA MONTAGNA
Art. 13
Esercizio delle professioni alpine ed organismi di autodisciplina
1. L'esercizio in Lombardia della professione di maestro di sci e della professione di guida alpina, così come descritte nelle leggi 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) e 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), è subordinato al possesso dell'abilitazione all'esercizio della rispettiva professione ed all'iscrizione negli appositi albi regionali della Lombardia, suddivisi per disciplina e grado di preparazione e tenuti dai rispettivi collegi regionali di cui al comma 2. L'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto dal collegio regionale lombardo delle guide alpine.
2. Sono istituiti, quali organismi di autodisciplina e di autogoverno delle professioni di maestro di sci e guida alpina, rispettivamente, il collegio regionale lombardo dei maestri di sci ed il collegio regionale lombardo delle guide alpine.
3. Sono organi di ciascun collegio:
a) l'assemblea;
b) il direttivo;
c) il presidente.
4. I collegi adottano i rispettivi regolamenti organizzativi e li trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione; le funzioni di vigilanza su tali organismi sono svolte dalla direzione generale regionale competente.
5. La Giunta regionale può concedere ai collegi regionali contributi per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazioni professionali e per la promozione e diffusione delle attività di montagna e delle professioni alpine.
6. Con regolamento della Giunta regionale sono definiti:
a) modalità, termini e condizioni per l'iscrizione agli albi professionali o all'elenco speciale di cui al comma 1;
b) modalità di formazione e di composizione dei collegi di cui al comma 2, la durata in carica degli organi ed ogni altro aspetto della disciplina regionale dei collegi, la determinazione dei valori minimi e massimi delle tariffe professionali;
c) le ipotesi di applicazione dell'istituto di denuncia di inizio attività diverse da quelle disciplinate dall'articolo 15, in particolare ai fini dell'esercizio temporaneo dell'attività di guida alpina da parte di soggetto iscritto all'albo di altra Regione. Per quanto non previsto dal regolamento trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 3 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);
d) le ipotesi di applicazione dell'istituto del silenzio assenso, con particolare riguardo all'esercizio non saltuario dell'attività di guida alpina da parte di cittadini di stati non membri dell'UE, al trasferimento nell'albo professionale della Lombardia di guide alpine e aspiranti guide iscritte all'albo di altra regione, all'iscrizione nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna. Per quanto non previsto dal regolamento trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 15/2002.
Art. 14
Corsi di formazione ed esami di abilitazione. Aggiornamenti e specializzazioni
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni di maestro di sci, di guida alpina e di accompagnatore di media montagna si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici di formazione, organizzati dalla direzione generale regionale competente, ed attraverso il superamento dei relativi esami. L'abilitazione all'esercizio delle professioni è rilasciata dal dirigente regionale competente.
2. La Regione organizza corsi di formazione finalizzati alla preparazione degli esami di abilitazione, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione per l'esercizio delle seguenti professioni alpine:
a) maestri di sci per la disciplina alpina, per lo sci da fondo, per la pratica dello snowboard e per attività assimilabili, con la collaborazione del rispettivo collegio di cui all'articolo 13, comma 2, nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali (FISI);
b) guide alpine per i diversi gradi di aspirante-guida alpina, guida alpina-maestro di alpinismo, accompagnatore di media montagna, e per attività assimilabili, con la collaborazione del rispettivo collegio di cui all'articolo 13, comma 2.
3. I maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna hanno l'obbligo, per poter esercitare la professione, di frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento inerente alla propria disciplina. Sono esonerati i maestri-istruttori degli aspiranti maestri di sci in regola con gli aggiornamenti annuali FISI, le guide alpine maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di guida alpina, le aspiranti guide alpine che superino nel periodo considerato l'esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo. La partecipazione ai corsi di specializzazione è facoltativa.
4. La periodicità dei corsi di abilitazione, aggiornamento e specializzazione, le modalità di nomina e composizione delle commissioni per gli esami di abilitazione alle professioni e per gli esami finali dei corsi di specializzazione, la disciplina delle prove di esame, la determinazione della quota di iscrizione per ciascun corso, dei compensi ed i rimborsi spese ai componenti delle commissioni sono stabiliti con regolamento della Giunta regionale.
5. La direzione generale regionale competente è autorizzata a stipulare polizze di assicurazione a favore dei membri delle commissioni esaminatrici, degli insegnanti e degli allievi dei corsi di abilitazione, aggiornamento e specializzazione per infortuni e per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, limitatamente al periodo di svolgimento dei corsi medesimi.
Art. 15
Scuole di sci e di alpinismo
1. L'apertura e l'esercizio di scuole invernali o estive per l'insegnamento della pratica dello sci e di scuole di alpinismo o di sci alpinismo possono essere effettuati decorsi novanta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività da parte dell'interessato alla direzione generale competente; la denuncia deve attestare l'esistenza dei presupposti e dei requisiti indicati da apposito provvedimento della Giunta regionale. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della l.r. 15/2002.
2. Le funzioni di vigilanza sulle scuole sono esercitate dalle province e dai collegi regionali di cui all'articolo 13, comma 2.
3. Il Club alpino italiano (CAI) conserva, con le prescrizioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.
Art. 16
Aree sciabili
1. La Giunta regionale individua le aree sciabili e gli ambiti territoriali entro i quali è possibile la realizzazione di piste sciabili, in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché a specifiche previsioni e piani predisposti dalle comunità montane. Le aree sciabili individuate dalla Giunta regionale sono considerate di pubblica utilità.
2. La Giunta regionale costituisce con proprio atto un comitato consultivo per le piste sciabili, determinandone composizione e funzionamento, quale organismo che esprime parere tecnico sulle aree sciabili e sugli ambiti territoriali di cui al comma 1; con il medesimo provvedimento vengono definiti la composizione ed i compiti delle commissioni tecniche per le piste da sci da istituirsi presso ciascuna comunità montana.
3. Al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, le piste vengono classificate e dotate della necessaria segnaletica secondo le caratteristiche tecniche ed i requisiti da definirsi con apposite disposizioni approvate con regolamento della Giunta regionale. Con lo stesso provvedimento vengono definite le disposizioni per la manutenzione e la sorveglianza delle piste da sci. Le piste devono essere situate in zone non soggette a pericolo di frane e valanghe e, comunque, devono essere protette da tali pericoli e risultare idonee sotto l'aspetto idrogeologico.
4. La predisposizione delle piste da sci e la loro apertura al pubblico è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla competente comunità montana d'intesa con i comuni interessati, acquisito il parere della commissione tecnica per le piste da sci; il suddetto provvedimento autorizzativo è trasmesso in copia alla competente direzione generale della Giunta regionale.
5. L'esercente la pista deve stipulare un contratto a copertura dei rischi per possibili danni agli utenti; il contratto di assicurazione è esibito alla comunità montana all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 4. Per la manutenzione delle piste da sci, nonché per il soccorso da prestarsi in caso di incidenti agli utenti, è fatto obbligo agli esercenti di istituire un apposito servizio piste e soccorso dotato della necessaria attrezzatura ed autorizzazione sanitaria. L'utilizzo delle piste a scopo agonistico è subordinato alla omologazione rilasciata dal CONI ai sensi dell'articolo 56, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382).
6. Fino alla data di approvazione delle aree sciabili e degli ambiti territoriali di cui al comma 1, ciascuna comunità montana può rilasciare, acquisito il parere della propria commissione tecnica, l'autorizzazione provvisoria all'apprestamento delle singole piste nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, purché le stesse siano previste dalla pianificazione urbanistica vigente.
Art. 17
Soccorso alpino e servizi valanghe
1. Il dirigente regionale competente, in conformità alle determinazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), concede alle comunità montane, alle delegazioni di zona del corpo nazionale di soccorso alpino ed al servizio valanghe regionale i contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso alpino ed all'organizzazione dei servizi valanghe nel territorio regionale.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 18
Sanzioni
1. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 10 e ferma restando l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, nonché di quelle contenute nel regolamento attuativo, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00, irrogata nelle forme e nei modi previsti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 400,00 a carico di chiunque nell'esercizio della pratica dello sci non ottemperi alle disposizioni concernenti il rispetto della segnaletica posta sulle aree sciabili.
4. Per la violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, si applica la sanzione da euro 1.300,00 a euro 13.000,00.
5. Per la violazione di quanto previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, si applica la sanzione da euro 2.500,00 a euro 25.000,00.
6. Il dirigente regionale competente può disporre ispezioni e controlli, a mezzo di propri funzionari all'uopo incaricati, al fine di vigilare sul rispetto delle previsioni della presente legge.
7. Sono revocate le quote non erogate dei contributi assegnati, ai sensi della presente legge, alle associazioni sportive, ai titolari di strutture sportive ed agli organizzatori di manifestazioni sportive che siano riconosciuti responsabili di aver consentito l'assunzione di sostanze alteranti le normali funzioni fisiologiche, in violazione delle disposizioni normative in materia di controllo antidoping. Ai medesimi soggetti è interdetto l'accesso ai contributi per un periodo di cinque anni.
8. I maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna iscritti negli albi professionali che si rendono colpevoli di violazioni delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla normativa vigente, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall'albo, per un periodo da un mese ad un anno;
d) radiazione.
9. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del collegio regionale di appartenenza a maggioranza assoluta dei componenti. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale di appartenenza.
10. Nei casi di violazione della disciplina di denuncia di inizio attività di cui all'articolo 15, nonché delle ipotesi di applicazione degli istituti di denuncia di inizio attività e del silenzio assenso disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 13, comma 6, si applica il regime sanzionatorio sancito dall'articolo 5 della l.r. 15/2002. A coloro che iniziano l'attività in mancanza dei requisiti richiesti o in contrasto con la normativa vigente, si applica la sanzione da euro 600,00 a euro 3000,00.
Art. 19
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attività del Forum istituzionale dello sport di cui all'articolo 5, della Consulta regionale dello sport di cui all'articolo 6 e del comitato consultivo per le piste sciabili di cui all'articolo 16, comma 2, si provvede per l'esercizio finanziario 2003 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 5.0.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre spese generali".
2. Le spese per i contributi ai collegi regionali di cui agli articoli 13, comma 5 e 15, comma 2, e per l'attività di formazione di cui all'articolo 14, sono determinate, a decorrere dall'anno 2003, con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della l.r. 34/1978, a valere sulle somme appositamente stanziate sull'UPB 2.4.2.3.2.68 "Interventi per l'educazione allo sport e per la diffusione della pratica delle attività e delle professioni sportive".
3. Le quote di iscrizione per la partecipazione ai corsi, di cui all'articolo 14, comma 4, sono introitate sull'UPB 3.3.9 "Proventi derivanti da servizi regionali" dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2003 e seguenti.
4. Per le spese per la costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa complessiva di euro 4.000.000,00.
5. Per le spese di cui al comma 4, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 1 della l.r. 34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.
6. All'onere complessivo di euro 4.000.000,00, di cui al comma 4, si provvede mediante riduzione per pari importo, per l'anno 2003, della dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 5.0.4.0.3.250 "Fondo speciale per spese d'investimento" (voce 2.4.2.3.3.69.9771 "Legge quadro sullo sport").
7. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà, a decorrere dall'anno 2003, sulla base delle disponibilità determinate con legge di bilancio per i relativi esercizi finanziari.
8. Allo stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Alla funzione obiettivo 2.4.2 "Promozione e sviluppo delle attività ricreative e sportive", spese in capitale, la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 2.4.2.2.3.67 " Interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento dell'impiantistica sportiva" è incrementata, per l'esercizio finanziario 2003, di euro 4.000.000,00.
Art. 20
Norme finali, transitorie e abrogazioni
1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, a decorrere dall'1 gennaio 2003 sono abrogate le seguenti disposizioni normative regionali:
a) la legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9 (Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive);
b) la legge regionale 4 agosto 1976, n. 23 (Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive- Erogazione sotto forma di contributi diretti delle provvidenze previste dall'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9);
c) la legge regionale 9 marzo 1978, n. 25 (Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9 "Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive");
d) l'articolo 14 della legge regionale 21 agosto 1981, n. 50 (Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali in attuazione del bilancio pluriennale 1981/83);
e) la legge regionale 28 luglio 1982, n. 44 (Interventi regionali a favore dei servizi di soccorso alpino, guide alpine, servizio valanghe operanti in regione);
f) la legge regionale 25 maggio 1983, n. 47 (Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 21 gennaio 1975, n. 9 'Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive', 4 settembre 1973, n. 40 'Incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche in Lombardia', 18 luglio 1982, n. 44 'Interventi regionali a favore dei servizi di soccorso alpino, guide alpine, servizio valanghe operanti in regione');
g) la legge regionale 23 aprile 1985, n. 36 (Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia);
h) la legge regionale 14 febbraio 1994, n. 2 (Ordinamento della professione di maestro di sci in Lombardia);
i) la legge regionale 11 novembre 1994, n. 29 (Ordinamento della professione di guida alpina);
j) i riferimenti alle leggi regionali 9/1975, 44/1982, 36/1985 e 29/1994 di cui alla tabella D allegata alla legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni e integrazioni).
k) il comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n.18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);
l) il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale- Collegato ordinamentale 2001);
m) il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali, interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);
n) il comma 18 dell'articolo 11 della l.r. 15/2002;
o) i riferimenti alle leggi regionali 2/1994 e 29/1994 di cui all'allegato B della l.r. 15/2002;
p) i riferimenti alla l.r. 29/1994 di cui all'allegato C della l.r. 15/2002;
q) il regolamento regionale 16 novembre 1976, n. 3 (Disciplina delle piste per la pratica non agonistica dello sci in Lombardia);
r) il regolamento regionale 1 aprile 1985, n. 1 (Regolamento d'attuazione della L.R. del 6 marzo 1985, n. 388 'Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia');
s) il regolamento regionale 1 aprile 1985, n. 2 (Regolamento di attuazione della L.R. 17 luglio 1982, n. 37 'Disciplina dell'insegnamento dello sci').
2. Le disposizioni regolamentari e tecniche che disciplinano i servizi di soccorso alpino e servizio valanghe, le caratteristiche, la sicurezza e la segnaletica delle piste da sci, la formazione e l'abilitazione professionale, gli aggiornamenti e le specializzazioni dei maestri di sci e delle guide alpine, l'istituzione delle scuole di sci e di alpinismo restano in vigore sino alla pubblicazione dei corrispondenti regolamenti previsti dalla presente legge.
3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi già assunti a norma delle leggi regionali di cui al comma 1 continuano a produrre i propri effetti amministrativi.
4. Possono essere assunti ulteriori provvedimenti amministrativi finanziari esecutivi atti a dar corso ai provvedimenti di cui al comma 3.
5. I componenti degli organismi collegiali nominati ai sensi delle leggi abrogate dal comma 1 restano in carica sino alla costituzione dei nuovi organismi previsti dalla presente legge.
6. Sino alla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 13 e del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 15, l'esercizio delle attività ivi indicate continua ad essere soggetto agli istituti della denuncia di inizio attività e del silenzio assenso di cui agli articoli 3, 4, 5 della l.r. 15/2002; per l'individuazione dei requisiti e dei presupposti condizionanti la corretta applicazione dei predetti istituti continua a farsi riferimento a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 18 e 19 della l.r 2/94; 5, comma 6, 6, commi 1 e 3, 17 e 21 della l.r. 29/1994. A coloro che iniziano l'attività in mancanza dei requisiti richiesti o in contrasto con la normativa vigente, si applica la sanzione di cui al comma 10 dell'articolo 18